Art. 7 
 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione o il soggetto da essa  designato  relativamente  agli
stabilimenti di soglia inferiore: 
  a) predispone il piano regionale di ispezioni di  cui  all'articolo
27, comma 3, programma e svolge le  relative  ispezioni  ordinarie  e
straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti; 
  b)  si  esprime,  ai  sensi  dell'articolo  19,   al   fine   della
individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e  delle
aree ad elevata concentrazione di stabilimenti; 
  c)  fornisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare le informazioni necessarie per gli  adempimenti
di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13; 
  d) disciplina le modalita' anche contabili relative  al  versamento
delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30. 
  2.  La  Regione  o  il  soggetto  da   essa   designato   ai   fini
dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  fermo  restando  il
supporto tecnico scientifico dell'agenzia  regionale  per  l'ambiente
territorialmente competente, puo' stipulare apposita convenzione  con
la  Direzione  regionale  o  interregionale  dei  vigili  del   fuoco
competente per territorio.