Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall' articolo 8 del regolamento in materia di buone pratiche di fabbricazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.