Art. 7. 
 
 
  (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica) 
 
  1. All'articolo 66 della Costituzione  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  « Il Senato della Repubblica prende  atto  della  cessazione  dalla
carica elettiva regionale o locale e della conseguente  decadenza  da
senatore ».