Art. 7 
 
  1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4,  da'
immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in
collaborazione con le Autorita'  competenti.  Entro  quarantotto  ore
dalla   ricezione   del   referto    dell'Istituto    zooprofilattico
sperimentale che non  esclude  il  sospetto  di  avvelenamento  o  la
presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o  bocconi,  provvede
ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato,  anche
con  l'ausilio  di  volontari,  guardie  zoofile  o  nuclei  cinofili
antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonche' a segnalare,  con
apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di  esche  o
bocconi avvelenati e a  intensificare  i  controlli  da  parte  delle
autorita' preposte nelle aree considerate a  rischio  sulla  base  di
precedenti segnalazioni. 
  2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare
e di monitorare il fenomeno, le  Prefetture  attivano  un  tavolo  di
coordinamento presieduto dal Prefetto o  da  un  suo  rappresentante,
composto da: 
    a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma; 
    b) un  rappresentante  del  Servizio  veterinario  delle  aziende
sanitarie locali competenti per territorio; 
    c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; 
    d) un rappresentante dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
competente per territorio; 
    e) un rappresentante delle Guardie zoofile; 
    f) uno o piu' rappresentanti dell'Ordine provinciale  dei  medici
veterinari. 
  3. Detto tavolo e' integrato, all'occorrenza,  dai  sindaci  e  dai
rappresentanti delle Forze dell'ordine  dei  comuni  interessati  dal
fenomeno.