Art. 7 Obblighi dei comuni 1. I comuni conferiscono i dati richiesti secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 1, lettera c). 2. I comuni aggiornano le informazioni contenute nell'Anncsu entro il mese successivo a quello in cui e' stato adottato il provvedimento di costituzione di un'area di circolazione ovvero di variazione della specie, denominazione e numerazione civica di una o piu' aree di circolazione, secondo le modalita' stabilite dall'Istat con istruzioni tecniche. 3. A decorrere dalla data di attivazione dell'Anncsu di cui all'art. 6, comma 2, il comune utilizza nell'ambito delle attivita' di competenza esclusivamente i dati presenti nell'Anncsu.