Art. 7 
 
        Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico 
 
  1. Al fine di consentire i soli interventi urgenti  finalizzati  al
trasferimento e ricovero temporaneo dei capi  di  bestiame  da  parte
degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico in
rassegna,  nel  rispetto  dei  principi   generali   dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004 e dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  fatte
salve le norme vigenti previste per la tutela della sanita'  animale,
le  aziende  sanitarie  locali  territorialmente  competenti  possono
autorizzare l'espletamento delle predette iniziative, sulla  base  di
apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative: 
  a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli 3 e 4; 
  b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli 3 e 4; 
  c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2; 
  d) decreto ministeriale  8  febbraio  2016,  n.  3536,  art.  3  ed
allegato 1 (CGO 11, CGO 12 e CGO 13). 
  2. In relazione al grave disagio socio  economico  derivante  dagli
eventi sismici di cui alla  presente  ordinanza,  i  detentori  ed  i
proprietari di  animali  ed  i  responsabili  degli  stabilimenti  di
macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere,  previa
presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il  differimento  di  120  giorni  degli  obblighi  in   materia   di
aggiornamento della banca  dati  nazionale  dell'anagrafe  zootecnica
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437, e successive modificazioni dal  decreto  del  Ministro  della
salute e  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  di
concerto con il Ministro degli affari regionali e  del  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002, dal  regolamento  (CE)
n. 21/2004 del Consiglio  del  17  dicembre  2003,  dal  decreto  del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro delle politiche agricole  4  dicembre  2009,
dal decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro della salute 29 dicembre  2009,
dal decreto del Ministro della salute  8  luglio  2010,  dal  decreto
legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200 e dal  decreto  del  Ministro
della salute 13 novembre 2013. 
  3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i  territori  di
rispettiva competenza, provvedono, nel quadro  delle  misure  di  cui
all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e
messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione,
l'alimentazione  e  la  mungitura  degli  animali,  nonche'  per   la
conservazione del latte,  al  fine  di  assicurare,  in  sostituzione
provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuita' produttiva
delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si  avvalgono  delle
proprie strutture o di altri enti pubblici.