Art. 7 Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico 1. Al fine di consentire i soli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanita' animale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare l'espletamento delle predette iniziative, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative: a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli 3 e 4; b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli 3 e 4; c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2; d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, art. 3 ed allegato 1 (CGO 11, CGO 12 e CGO 13). 2. In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modificazioni dal decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute 29 dicembre 2009, dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010, dal decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200 e dal decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013. 3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuita' produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici.