(( Art. 7 ter 
 
 
Esenzione dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  dal  vincolo  di
               riduzione delle spese di funzionamento 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel  limite
di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2017, per l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
il  vincolo  di  riduzione  delle  spese  di  funzionamento  di   cui
all'articolo 19, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti  finanziari  derivanti
dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,
nella misura di 1 milione di  euro  per  l'esercizio  2016  e  di  10
milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  19
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              «Art. 19. (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza
          sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  e
          definizione   delle   funzioni   dell'Autorita'   nazionale
          anticorruzione). - (Omissis). 
              3.    Il    Presidente     dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione, entro il  31  dicembre  2014,  presenta  al
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  un  piano  per  il
          riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
                a) il trasferimento definitivo delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali, necessarie  per  lo  svolgimento
          delle funzioni di cui  al  comma  2,  specificando  che  il
          personale   attualmente   in   servizio   presso    l'ANAC,
          appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  confluisce
          in un unico ruolo insieme con il personale della  soppressa
          Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture  individuato  nel  piano  di
          riordino di cui all'alinea del presente comma; 
                b) la riduzione non inferiore al venti per cento  del
          trattamento economico accessorio del personale  dipendente,
          inclusi i dirigenti; 
                c) la riduzione  delle  spese  di  funzionamento  non
          inferiore al venti per cento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              «Art.  6.  (Disposizioni  finanziarie  e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».