(( Art. 7 septies Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 e' inserito il seguente: «2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo e' costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. (Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). - 1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: a) assicurare un piu' ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: 1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; 2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009. 2-bis. la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.?22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.?193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo e' costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio. 3. la semplificazione delle procedure e delle modalita' di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche; 4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento; b) limitare il rilascio della garanzia diretta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo; b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. (Omissis).».