Art. 7 
 
 
                      Effetto d'incentivazione 
 
  1. Nell'ambito del presente regime di aiuti, sono autorizzati  solo
gli  aiuti  che   presentino   un   effetto   d'incentivazione   alla
realizzazione dei progetti ammissibili. 
  2. L'effetto d'incentivazione sara' debitamente valutato in sede di
selezione dei progetti. In tale contesto, potranno  essere  presi  in
considerazione, ai fini dell'aiuto,  solo  i  progetti  per  i  quali
l'impresa  interessata  abbia  presentato  domanda   scritta,   prima
dell'avvio dei lavori relativi al progetto. Per  data  di  avvio  del
progetto, si intende la data di  inizio  dei  lavori  di  costruzione
relativi  all'investimento  oppure  la   data   del   primo   impegno
giuridicamente vincolante per l'ordine di attrezzature o di qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. 
  3. Ai fini della prova dell'effetto d'incentivazione la domanda  di
aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
    a) nome e dimensioni dell'impresa; 
    b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; 
    c) ubicazione del progetto; 
    d) elenco dei costi del progetto; 
    e) tipologia dell'aiuto e importo dell'aiuto  necessario  per  il
progetto.