Art. 7 Trasferimento delle risorse finanziarie 1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione siciliana nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie provinciali, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie provinciali del Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 7: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e' citato nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 6, comma 1, e' il seguente: «Art. 6 (Trasferimento risorse finanziarie). - 1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al lordo dell'accantonamento operato ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tenuto conto per l'anno 2008 di quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.».