Art. 7 
 
               Trasferimento delle risorse finanziarie 
 
  1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale
delle funzioni sanitarie afferenti alla  medicina  penitenziaria,  le
risorse finanziarie  trasferite  nelle  disponibilita'  del  Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 1,  dell'articolo  6  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono
trasferite alla Regione siciliana nella misura e  secondo  i  criteri
definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  Stato,
Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie provinciali,
per il tramite della Regione, delle risorse  finanziarie  di  cui  al
comma 1, il  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  e  il
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
continuano a svolgere, fino al sessantesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di uffici
erogatori dei trattamenti economici in  godimento  per  il  personale
trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende
sanitarie provinciali del Servizio sanitario nazionale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° aprile 2008 e' citato nelle note alle premesse. Il testo
          dell'art. 6, comma 1, e' il seguente: 
              «Art. 6 (Trasferimento risorse finanziarie).  -  1.  Ai
          fini  dell'esercizio  da  parte  del   Servizio   sanitario
          nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla  medicina
          penitenziaria,  le  risorse  finanziarie  trasferite  nelle
          disponibilita'  del  Servizio  sanitario   nazionale   sono
          quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro  per
          l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e  in
          167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al  lordo
          dell'accantonamento operato ai  sensi  dell'art.  1,  comma
          507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  tenuto  conto
          per l'anno 2008 di quanto previsto dal successivo  comma  3
          del presente articolo.».