Art. 7 
 
                         Altre disposizioni 
 
  1. Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente  decreto,
l'Agenzia  delle  entrate  riconosce  alle  imprese   elettriche   un
contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni  di
euro per l'anno 2016 e in 14 milioni di euro per l'anno 2017 a valere
sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia medesima.  L'importo
e' attribuito alle  imprese  elettriche  dall'Agenzia  delle  entrate
sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti  dall'Autorita'  che
definisce i contenuti e le modalita' attraverso le quali  le  imprese
elettriche  devono  rendere  disponibili  all'Autorita'   stessa   le
analitiche informazioni relative  agli  investimenti  affrontati  per
l'implementazione della disciplina recata dal presente decreto. 
  2. Fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all'articolo 62  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n.  82,  i  comuni  sono  tenuti  a  continuare  a  trasmettere
all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello  SAT,  su  richiesta,  i
dati relativi alle famiglie anagrafiche di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  per
le finalita' di cui ai commi da 152 a 160 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  62  del  citato   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Il  testo  dell'art.  4  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  4  (Famiglia  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti
          anagrafici per famiglia si intende un  insieme  di  persone
          legate da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinita',
          adozione, tutela o  da  vincoli  affettivi,  coabitanti  ed
          aventi dimora abituale nello stesso comune. 
              2. Una famiglia anagrafica puo'  essere  costituita  da
          una sola persona.». 
              - Per il testo dell'art. 1, commi da 152 a  160,  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.