Art. 7 
 
 
                        Campagne informative 
 
  1. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  avvia,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della  finanza  pubblica,  campagne  informative  al  fine  di
diffondere la conoscenza delle disposizioni della  presente  legge  e
delle altre forme di sostegno pubblico previste per  le  persone  con
disabilita' grave, in modo da consentire un piu' diretto  ed  agevole
ricorso agli strumenti di  tutela  previsti  per  l'assistenza  delle
persone con disabilita' prive  del  sostegno  familiare,  nonche'  di
sensibilizzare  l'opinione  pubblica  sulla  finalita'  di   favorire
l'inclusione sociale delle persone con disabilita'.