Art. 7 
 
                              Trasporto 
 
  1. I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal  distributore  ai
sensi degli articoli 4 e 5 e depositati  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2, del presente decreto, sono trasportati dal  distributore,  o
da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente  dal
luogo di raggruppamento fino a: 
  a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  b) un centro di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a)
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  c) un centro di raccolta o di restituzione  organizzato  e  gestito
dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi
di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera  b)
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  a  condizione  che  i
sistemi  individuali  o  collettivi  abbiano  previamente   stipulato
apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia  ad
oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di  quel
sistema; 
  d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai  sensi  della
vigente disciplina. 
  2. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni  dal  luogo  di
raggruppamento di cui all'articolo 6, comma 2, ai luoghi indicati nel
comma 1 del presente articolo, e' accompagnato  da  un  documento  di
trasporto conforme al modello  di  cui  all'allegato  2  al  presente
decreto, numerato  e  redatto  in  tre  esemplari.  Il  documento  di
trasporto e' compilato, datato  e  firmato  dal  distributore  o  dal
trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli  di
cui all'articolo  5,  comma  6.  Il  trasportatore,  se  diverso  dal
distributore, provvede a restituire al  distributore  una  copia  del
documento  di  trasporto  sottoscritta  dall'addetto  al   centro   o
all'impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE, trattenendo per
se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo  addetto.  Il
distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie
all'obbligo di tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  di  cui
all'articolo 190 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative
ai trasporti effettuati.  Il  distributore  conserva  una  copia  del
documento  di  trasporto,   comprensiva   degli   allegati   di   cui
all'articolo 5, comma 7. La terza copia del  documento  di  trasporto
rimane al centro o all'impianto di cui al comma  1  destinatario  dei
RAEE. 
  3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  8,  comma  2,  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 3 giugno 2014, n. 120, il trasporto dei RAEE di piccolissime
dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi  che  agiscono  in
nome dei  distributori  e'  subordinato  alla  preventiva  iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali di  cui  all'articolo  212  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella categoria  3-bis  di
cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014,
n. 120. 
  4. Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori  ambientali  non  e'
richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui  al  comma
10 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 7 (Preparazione per il riutilizzo e  riutilizzo).
          -  1.  I  RAEE  sono  prioritariamente  avviati  ai  centri
          accreditati di preparazione per il  riutilizzo,  costituiti
          in conformita' al  decreto  di  cui  all'articolo  180-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
          previa separazione dai  RAEE  destinati  a  trattamento  ai
          sensi dell'articolo 18. 
              2. Nei centri di  raccolta  sono  individuate  apposite
          aree adibite al "deposito preliminare  alla  raccolta"  dei
          RAEE  domestici  destinati   alla   preparazione   per   il
          riutilizzo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici). -
          1. Al fine di ridurre al minimo  lo  smaltimento  dei  RAEE
          provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
          mediante  il  raggiungimento  di  un  elevato  livello   di
          raccolta differenziata idoneo a  realizzare  gli  obiettivi
          indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE  raccolti
          al trattamento adeguato  di  cui  all'articolo  18,  devono
          essere attivate le seguenti misure ed azioni: 
              a)   i   Comuni   assicurano   la    funzionalita'    e
          l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
          dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE  provenienti
          dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi  centri
          di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali,  ai
          distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
          assistenza tecnica dei RAEE di  conferire  gratuitamente  i
          RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso  luoghi
          di raggruppamento organizzati  dai  distributori  nel  loro
          territorio. Il conferimento di rifiuti  prodotti  in  altri
          Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
          convenzione  con   il   Comune   di   destinazione.   Detta
          convenzione e' obbligatoria per i Comuni  che  non  abbiano
          allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. 
              b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera  a)  e  ai
          commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori, individualmente
          o attraverso i sistemi collettivi cui  aderiscono,  possono
          organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione
          dei RAEE provenienti dai nuclei  domestici  per  realizzare
          gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  190,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 190 (Registri di carico e  scarico).  -  1.  Sono
          obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
          e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'articolo 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli  di  cui  all'articolo
          2135 del  codice  civile  produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei  registri
          di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di  identificazione  di  cui  all'articolo  193,
          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o  della  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,
          lettera a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   'circuito
          organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al  comma
          1-ter possono sostituire il registro di  carico  e  scarico
          con  la  conservazione  della  scheda  SISTRI  in   formato
          fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
          informatico  e'  accessibile  on-line   sul   portale   del
          destinatario, in apposita sezione, con nome  dell'utente  e
          password dedicati. 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,
          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,
          lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei
          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data
          dell'ultima registrazione. 
              3.  I  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              3-bis. I registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          relative al servizio idrico integrato e  degli  impianti  a
          queste connessi possono essere tenuti  presso  le  sedi  di
          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro
          equivalente,   previa   comunicazione   all'autorita'    di
          controllo e vigilanza. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai
          rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei  rifiuti
          stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all'articolo 183, comma 1, lettera  mm),  sono  escluse
          dagli  obblighi  del  presente  articolo  limitatamente  ai
          rifiuti  non  pericolosi.  Per  i  rifiuti  pericolosi   la
          registrazione  del  carico  e  dello  scarico  puo'  essere
          effettuata  contestualmente  al  momento  dell'uscita   dei
          rifiuti  stessi  dal  centro  di  raccolta  e  in   maniera
          cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8,  del  decreto  3
          giugno 2014, n. 120  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  (Regolamento  per  la
          definizione  delle  attribuzioni  e  delle   modalita'   di
          organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori  ambientali,
          dei requisiti tecnici e  finanziari  delle  imprese  e  dei
          responsabili tecnici, dei  termini  e  delle  modalita'  di
          iscrizione e  dei  relativi  diritti  annuali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2014, n. 195: 
              «Art. 8 (Attivita' di gestione dei rifiuti per le quali
          e' richiesta  l'iscrizione  all'Albo).  -  1.  L'iscrizione
          all'Albo  e'  richiesta  per  le  seguenti   categorie   di
          attivita': 
              a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; 
              b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti  non
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali
          di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
          e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri  al  giorno  di
          cui all'articolo 212, comma 8, del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152; 
              c) categoria  3-bis:  distributori  e  installatori  di
          apparecchiature   elettriche   ed    elettroniche    (AEE),
          trasportatori di rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche  in  nome  dei  distributori,  installatori  e
          gestori  dei  centri  di   assistenza   tecnica   di   tali
          apparecchiature   di   cui   al   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con i Ministri dello sviluppo  economico  e  della
          salute, 8 marzo 2010, n. 65; 
              d)  categoria  4:  raccolta  e  trasporto  di   rifiuti
          speciali non pericolosi; 
              e)  categoria  5:  raccolta  e  trasporto  di   rifiuti
          speciali pericolosi; 
              f)  categoria  6:  imprese  che  effettuano   il   solo
          esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di  cui
          all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152; 
              g) categoria 7: operatori logistici presso le  stazioni
          ferroviarie,    gli    interporti,    gli    impianti    di
          terminalizzazione, gli scali merci  e  i  porti  ai  quali,
          nell'ambito  del  trasporto  intermodale,   sono   affidati
          rifiuti in attesa della presa in  carico  degli  stessi  da
          parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa  che
          effettua il successivo trasporto; 
              h) categoria 8: Intermediazione e commercio di  rifiuti
          senza detenzione dei rifiuti stessi; 
              i) categoria 9: bonifica di siti; 
              l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  all'articolo  212,
          comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
          rispetto delle  norme  che  disciplinano  il  trasporto  di
          merci, le iscrizioni  nelle  categorie  4  e  5  consentono
          l'esercizio delle attivita' di cui alle categorie  2-bis  e
          3-bis se lo svolgimento  di  queste  ultime  attivita'  non
          comporta variazioni della categoria, della classe  e  della
          tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa  e'  iscritta.
          Il   Comitato   nazionale   stabilisce   i   criteri    per
          l'applicazione della presente disposizione. 
              3. Fatte salve le norme che disciplinano  il  trasporto
          internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4
          e 5 consentono l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  alla
          categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attivita' non
          comporta variazioni della categoria, della classe  e  della
          tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  212  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.  E'
          costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela  del
          territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
          di seguito  denominato  Albo,  articolato  in  un  Comitato
          nazionale, con sede presso il  medesimo  Ministero,  ed  in
          Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
          capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano. I componenti del  Comitato  nazionale  e  delle
          Sezioni regionali e provinciali  durano  in  carica  cinque
          anni. (881) 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
              a) due dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
              b) uno  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
              c) uno dal Ministro della salute; 
              d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
              e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
              f) uno dal Ministro dell'interno; 
              g) tre dalle regioni; 
              h) uno dall'Unione italiana delle Camere  di  commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
              i)   otto    dalle    organizzazioni    imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
              a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio
          camerale all'uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di
          Presidente; 
              b)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
              c)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
              d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
          ambientale, designato dal Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare; 
              e)  da  due  esperti  designati  dalle   organizzazioni
          maggiormente rappresentative delle categorie economiche; 
              f)  da  due  esperti  designati  dalle   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative. 
              4. Le funzioni del Comitato nazionale e  delle  Sezioni
          regionali dell'Albo sono svolte,  sino  alla  scadenza  del
          loro mandato,  rispettivamente  dal  Comitato  nazionale  e
          dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale  delle  imprese
          che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti  gia'  previsti
          all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica,  dai  nuovi  componenti  individuati  ai   sensi,
          rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e  del  comma  3,
          lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
          16. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
              a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai
          quali sono prodotti i rifiuti; 
              b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti 
              c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
          mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
          conto  delle  modalita'  di  effettuazione  del   trasporto
          medesimo; 
              d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto   annuale   di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
              L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute  ad  aderire
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          procedono, in relazione a  ciascun  autoveicolo  utilizzato
          per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
          degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6,  lettera
          c), del decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare in  data  17  dicembre  2009.  La
          Sezione regionale  dell'Albo  procede,  in  sede  di  prima
          applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente  disposizione,  alla  sospensione  d'ufficio
          dall'Albo degli  autoveicoli  per  i  quali  non  e'  stato
          adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
          tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
          sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
          effetto immediato cancellato dall'Albo. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis,  comma  2,  lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
          rinnovata ogni  cinque  anni  e  non  e'  subordinata  alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
              a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
          per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
              b)   coordinamento    con    la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
              c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
          di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
              d)  ridefinizione  dei  diritti  annuali   d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
              e)  interconnessione   e   interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
              f)         riformulazione          del          sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
              g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
          del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              19-bis.  Sono  esclusi   dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183. 
              20.  Le  imprese  iscritte   all'Albo   con   procedura
          ordinaria ai sensi del comma 5 sono  esentate  dall'obbligo
          della comunicazione di cui al comma 18  se  lo  svolgimento
          dell'attivita'  di  raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti
          sottoposti a procedure semplificate ai sensi  dell'articolo
          216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al  recupero
          non comporta variazioni della  categoria,  della  classe  e
          della tipologia di rifiuti per le quali tali  imprese  sono
          iscritte. 
              21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
          1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
          al  comma  18  a  seguito  di  comunicazione  corredata  da
          documentazione  incompleta  o  inidonea,  si   applica   il
          disposto di cui all'articolo 256, comma 1. 
              22. I soggetti firmatari degli accordi e  contratti  di
          programma previsti dall'articolo 181  e  dall'articolo  206
          sono  iscritti  presso  un'apposita  sezione  dell'Albo,  a
          seguito  di  semplice  richiesta  scritta  e  senza  essere
          sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9. 
              23. Sono  istituiti  presso  il  Comitato  nazionale  i
          registri  delle  imprese  autorizzate  alla   gestione   di
          rifiuti, aggiornati ogni  trenta  giorni,  nei  quali  sono
          inseriti,   a   domanda,   gli   elementi    identificativi
          dell'impresa  consultabili  dagli  operatori   secondo   le
          procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  nel  rispetto  dei
          principi di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196.  I  registri  sono  pubblici  e,  entro  dodici   mesi
          dall'entrata in vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto, sono resi disponibili al  pubblico,  senza  oneri,
          anche per via telematica, secondo  i  criteri  fissati  dal
          predetto decreto  (891).  Le  Amministrazioni  autorizzanti
          comunicano al Comitato nazionale, subito dopo  il  rilascio
          dell'autorizzazione,  la   ragione   sociale   dell'impresa
          autorizzata, l'attivita'  per  la  quale  viene  rilasciata
          l'autorizzazione,  i  rifiuti  oggetto  dell'attivita'   di
          gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente
          segnalano ogni variazione delle predette  informazioni  che
          intervenga nel corso  della  validita'  dell'autorizzazione
          stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione  superiore
          a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa
          interessa   ta   puo'   inoltrare   copia   autentica   del
          provvedimento,  anche  per  via  telematica,  al   Comitato
          nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri. 
              24. Le imprese che effettuano attivita' di  smaltimento
          dei rifiuti non pericolosi  nel  luogo  di  produzione  dei
          rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte  in
          un apposito registro con le modalita' previste dal medesimo
          articolo. 
              25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero  dei
          rifiuti ai sensi dell'articolo  216  sono  iscritte  in  un
          apposito registro con le modalita'  previste  dal  medesimo
          articolo. 
              26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22,  23,
          24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione  di
          un diritto annuale di iscrizione,  per  ogni  tipologia  di
          registro,  pari  a  50  euro,  rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24  e  25
          sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
          competente  Sezione  regionale  dell'Albo,  che  procede  a
          contabilizzarli    separatamente    e    ad     utilizzarli
          integralmente per l'attuazione dei medesimi commi. 
              27. La tenuta dei registri di cui  ai  commi  22  e  23
          decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          16. 
              28. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».