Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia  di  obbligazioni  alimentari,  in  materia
  matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale. Accesso e
  utilizzo delle informazioni da parte dell'autorita' centrale 
 
  1. Il Dipartimento per la giustizia minorile  e  di  comunita'  del
Ministero della giustizia, designato quale autorita' centrale a norma
dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della  Convenzione
dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti  si
avvale dei servizi  minorili  dell'Amministrazione  della  giustizia.
Puo'   chiedere   l'assistenza   degli    organi    della    pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui  scopi  corrispondono  alle
funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai  regolamenti.  Puo'
accedere tramite tali organi  ed  enti  alle  informazioni  contenute
nelle banche  dati  in  uso  nell'ambito  dell'esercizio  delle  loro
attivita' istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia
di accesso ai dati  e  alle  informazioni  conservati  negli  archivi
automatizzati  del  Centro  elaborazione  dati  istituito  presso  il
Ministero dell'interno,  prevista  dall'articolo  9  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121. 
  2. Le informazioni sulla situazione economica  e  patrimoniale  dei
soggetti interessati di cui al comma 1 sono  trasmesse  all'ufficiale
giudiziario   previa   autorizzazione   dell'autorita'    giudiziaria
competente ai sensi dell'articolo 492-bis  del  codice  di  procedura
civile. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  L'art.  49  del  regolamento  (CE)  n.  4/2009   del
          Consiglio, del 18 dicembre 2008 (relativo alla  competenza,
          alla legge applicabile, al riconoscimento e  all'esecuzione
          delle  decisioni  e  alla  cooperazione   in   materia   di
          obbligazioni   alimentari),   pubblicato   nella   Gazzetta
          ufficiale della Comunita' europea del 10 gennaio 2009, L 7,
          affida  agli  Stati  membri   il   compito   di   designare
          un'autorita' centrale incaricata di adempiere gli  obblighi
          che ad essa derivano dal citato regolamento. 
              - L'art. 53  del  regolamento  (CE)  n.  2201/2003  del
          Consiglio (relativo alla competenza,  al  riconoscimento  e
          all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
          materia  di  responsabilita'  genitoriale,  che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 1347/2000.), pubblicato nella  G.U.U.E.
          23 dicembre 2003, n. L 338. Entrata in  vigore:  1°  agosto
          2004 impone a ciascuno Stato membro il compito di designare
          una o piu'  autorita'  centrali  incaricate  di  assisterlo
          nell'applicazione del presente regolamento e  ne  specifica
          le competenze territoriali e materiali. 
              - Convenzione dell'Aja del  23  novembre  2007  del  23
          novembre 2007 sull'esazione internazionale  di  prestazioni
          alimentari nei confronti di  figli  e  altri  membri  della
          famiglia. 
              - L'art. 9 della legge n. 121/1981  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10  aprile  1981,  n.  100,  cosi'
          recita: 
              «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso ai dati  e  alle  informazioni  conservati  negli
          archivi  automatizzati  del  Centro  di  cui   all'articolo
          precedente e la loro  utilizzazione  sono  consentiti  agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza   e   ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia giudiziaria  delle  forze  di  polizia  debitamente
          autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo  art.
          11. 
              L'accesso ai dati e alle informazioni di cui  al  comma
          precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai  fini
          degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso  e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. 
              E'   comunque   vietata   ogni   utilizzazione    delle
          informazioni e dei dati predetti per finalita'  diverse  da
          quelle  previste  dall'art.  6,  lettera  a).  E'  altresi'
          vietata ogni circolazione  delle  informazioni  all'interno
          della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati  nel
          primo comma del presente articolo.». 
              - L'art. 492-bis del Codice di Procedura Civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 492-bis (Ricerca con  modalita'  telematiche  dei
          beni  da  pignorare).  -  Su  istanza  del  creditore,   il
          presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
          residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
          diritto della  parte  istante  a  procedere  ad  esecuzione
          forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
          beni da pignorare. L'istanza deve  contenere  l'indicazione
          dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il  numero
          di fax  del  difensore  nonche',  ai  fini  dell'art.  547,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'istanza
          non puo' essere proposta prima che sia decorso  il  termine
          di cui all'art. 482. Se vi  e'  pericolo  nel  ritardo,  il
          presidente del tribunale autorizza  la  ricerca  telematica
          dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione   del
          precetto. 
              Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia  di
          accesso  ai  dati  e  alle   informazioni   degli   archivi
          automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
          il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8 della  legge
          1° aprile 1981, n. 121,  con  l'autorizzazione  di  cui  al
          primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui
          delegato  dispone  che   l'ufficiale   giudiziario   acceda
          mediante collegamento telematico diretto ai dati  contenuti
          nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
          particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso  l'archivio
          dei  rapporti  finanziari,   e   in   quelle   degli   enti
          previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  informazioni
          rilevanti  per  l'individuazione  di  cose  e  crediti   da
          sottoporre  ad  esecuzione,  comprese  quelle  relative  ai
          rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di  credito
          e datori di lavoro o committenti. Terminate  le  operazioni
          l'ufficiale giudiziario redige un  unico  processo  verbale
          nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le
          relative  risultanze.  L'ufficiale  giudiziario  procede  a
          pignoramento munito del titolo esecutivo  e  del  precetto,
          anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
          caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto  e'
          consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima  che
          si proceda al pignoramento. 
              Se l'accesso ha consentito di individuare cose  che  si
          trovano in luoghi appartenenti  al  debitore  compresi  nel
          territorio  di   competenza   dell'ufficiale   giudiziario,
          quest'ultimo accede agli stessi  per  provvedere  d'ufficio
          agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se  i
          luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
          cui al periodo precedente, copia autentica del  verbale  e'
          rilasciata al creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal
          rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
          unitamente all'istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli
          articoli  517,  518  e   520,   all'ufficiale   giudiziario
          territorialmente competente. 
              L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene  una  cosa
          individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui  al
          secondo  comma,  intima  al  debitore  di  indicare   entro
          quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo  che
          l'omessa  o  la  falsa  comunicazione  e'  punita  a  norma
          dell'art. 388, sesto comma, del codice penale. 
              Se l'accesso ha consentito di individuare  crediti  del
          debitore  o   cose   di   quest'ultimo   che   sono   nella
          disponibilita' di terzi, l'ufficiale  giudiziario  notifica
          d'ufficio, ove possibile a  norma  dell'art.  149-bis  o  a
          mezzo telefax, al debitore  e  al  terzo  il  verbale,  che
          dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
          procede,   del   titolo   esecutivo   e    del    precetto,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  al
          primo comma, del  luogo  in  cui  il  creditore  ha  eletto
          domicilio   o   ha   dichiarato   di   essere    residente,
          dell'ingiunzione,  dell'invito   e   dell'avvertimento   al
          debitore di cui all'art. 492, primo, secondo e terzo comma,
          nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o
          delle somme dovute, nei limiti  di  cui  all'art.  546.  Il
          verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per
          estratto, contenente esclusivamente i dati  a  quest'ultimo
          riferibili. 
              Quando l'accesso  ha  consentito  di  individuare  piu'
          crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo  che  sono
          nella  disponibilita'  di  terzi  l'ufficiale   giudiziario
          sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
              Quando l'accesso ha consentito di individuare sia  cose
          di cui al terzo comma che crediti o cose di cui  al  quinto
          comma, l'ufficiale giudiziario sottopone  ad  esecuzione  i
          beni scelti dal creditore.».