Art. 7 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «potenziale di efficienza esistente» sono inserite le seguenti: «attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi»; b) al comma 2, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»; c) al comma 3, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 11. (Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i costi e i benefici connessi e su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e) ed f), provvede: a) previa valutazione dei potenziali di aumento dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attivita' di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi, di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture; b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fine di garantire la conformita' agli allegato 6 e 7 del presente decreto; c) a verificare ed eventualmente aggiornare le misure di attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, e dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita; d) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 e all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al mercato dell'energia e dei servizi, stabilendo i requisiti e le modalita' di partecipazione delle singole unita' di consumo e di produzione; e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacita' di gestione della domanda e degli aggregati; f) ad adottare disposizioni affinche', nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parita' di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, redige una relazione sulle modalita' di attuazione di cui al comma 1 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari. 3. Con uno o piu' provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualita'. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. Su proposta della stessa Autorita', il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.».