Art. 7 
 
 
          Documento attestante la costituzione dell'unione 
 
  1.  Spetta  all'ufficiale  dello  stato  civile  il  rilascio   del
documento attestante la  costituzione  dell'unione,  recante  i  dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della
residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza  dei  testimoni
ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge. 
  2. Nei documenti e atti in  cui  e'  prevista  l'indicazione  dello
stato civile, per le  parti  dell'unione  civile  sono  riportate,  a
richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito  civilmente»
o «unita civilmente». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 1 della
          citata legge 20 maggio 2016, n. 76: 
              «9. L'unione civile tra persone dello stesso  sesso  e'
          certificata   dal   relativo   documento   attestante    la
          costituzione  dell'unione,  che  deve  contenere   i   dati
          anagrafici  delle  parti,  l'indicazione  del  loro  regime
          patrimoniale  e  della  loro  residenza,  oltre   ai   dati
          anagrafici e alla residenza dei testimoni.».