Art. 7 
 
            Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
  1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di  utilita'
sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre
1997, n. 460,» sono sostituite dalle  seguenti:  «Gli  enti  pubblici
nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in  attuazione
del principio di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i  rispettivi
statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano   attivita'
d'interesse generale anche mediante la produzione  e  lo  scambio  di
beni e servizi  di  utilita'  sociale  nonche'  attraverso  forme  di
mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per testo dell'art. 1,  comma  236,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, modificato dal presente articolo, si
          veda nelle note all'art. 5.