(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
                      (Disposizioni di rinvio) 
 
 
  1. Il processo contabile si svolge secondo  le  disposizioni  della
Parte II, Titolo III del presente codice che,  se  non  espressamente
derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali. 
 
 
  2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli
articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e  le
altre disposizioni del medesimo  codice,  in  quanto  espressione  di
principi generali.