Art. 7 
 
 
         Costituzione di societa' a partecipazione pubblica 
 
  1.  La  deliberazione  di  partecipazione   di   un'amministrazione
pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con: 
  a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri
competenti  per  materia,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, in caso di partecipazioni statali; 
  b) provvedimento del competente organo della regione,  in  caso  di
partecipazioni regionali; 
  c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di  partecipazioni
comunali; 
  d) delibera dell'organo  amministrativo  dell'ente,  in  tutti  gli
altri casi di partecipazioni pubbliche. 
  2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a quanto  previsto
all'articolo 5, comma 1. 
  3.  L'atto  deliberativo  contiene  altresi'  l'indicazione   degli
elementi  essenziali  dell'atto  costitutivo,  come  previsti   dagli
articoli 2328 e  2463  del  codice  civile,  rispettivamente  per  le
societa' per azioni e per le societa' a responsabilita' limitata. 
  4.  L'atto  deliberativo  e'  pubblicato  sui  siti   istituzionali
dell'amministrazione pubblica partecipante. 
  5.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista  la  partecipazione  all'atto
costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi  avviene  con
procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  6. Nel caso in cui  una  societa'  a  partecipazione  pubblica  sia
costituita senza l'atto deliberativo di una  o  piu'  amministrazioni
pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo  di  partecipazione  di
una o piu' amministrazioni  sia  dichiarato  nullo  o  annullato,  le
partecipazioni sono liquidate secondo quanto  disposto  dall'articolo
24, comma 5. Se la  mancanza  o  invalidita'  dell'atto  deliberativo
riguarda una partecipazione  essenziale  ai  fini  del  conseguimento
dell'oggetto  sociale,  si   applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 2332 del codice civile. 
  7. Sono, altresi', adottati con le modalita' di cui ai commi 1 e 2: 
  a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano  un
cambiamento significativo dell'attivita' della societa'; 
  b) la trasformazione della societa'; 
  c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
  d) la revoca dello stato di liquidazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2328, 2332 e  2463
          del citato Regio decreto 16 marzo  1942,  n.  262,  recante
          «Approvazione del testo del Codice civile»: 
              «2328. Atto costitutivo 
              La societa' puo' essere costituita per contratto o  per
          atto unilaterale. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2463, 2498, 2504,  2699]  e
          deve indicare [c.c. 2333, 2335, n.  2,  2336,  2342,  2487,
          2521, 2725]: 
              1) il cognome e il nome o la denominazione, la  data  e
          il  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di  costituzione,  il
          domicilio o la sede,  la  cittadinanza  dei  soci  e  degli
          eventuali  promotori,  nonche'  il  numero   delle   azioni
          assegnate a ciascuno di essi; 
              2) la denominazione [c.c. 2414, n. 1] e il  comune  ove
          sono poste la sede  della  societa'  e  le  eventuali  sedi
          secondarie; 
              3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale  [c.c.
          2361, 2369, 2414, n. 1, 2437, 2445, 2484, n. 2]; 
              4) l'ammontare del capitale sottoscritto  e  di  quello
          versato; 
              5) il numero e l'eventuale valore nominale [c.c.  2446]
          delle azioni, le loro caratteristiche  e  le  modalita'  di
          emissione e circolazione; 
              6) il valore attribuito ai crediti [c.c. 2255]  e  beni
          conferiti in natura [c.c. 2342, 2343, 2643, n. 10]; 
              7) le norme secondo le quali gli  utili  devono  essere
          ripartiti [c.c. 2433]; 
              8) i  benefici  eventualmente  accordati  ai  promotori
          [c.c. 2333, 2335, n. 3, 2337, 2348]  o  ai  soci  fondatori
          [c.c. 2340, 2341]; 
              9) il sistema di amministrazione  adottato,  il  numero
          degli amministratori e i loro poteri, indicando  quali  tra
          essi  hanno  la   rappresentanza   della   societa'   [c.c.
          2380-bis]; 
              10) il numero  dei  componenti  il  collegio  sindacale
          [c.c. 2397, 2400]; 
              11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero
          dei componenti del  consiglio  di  sorveglianza  e,  quando
          previsto,  del  soggetto  incaricato   di   effettuare   la
          revisione legale dei conti; 
              12) l'importo  globale,  almeno  approssimativo,  delle
          spese per la costituzione poste a carico della societa'; 
              13) la durata della societa' [c.c. 2484, n. 1]  ovvero,
          se la societa' e'  costituita  a  tempo  indeterminato,  il
          periodo di  tempo,  comunque  non  superiore  ad  un  anno,
          decorso il quale il socio potra' recedere. 
              Lo   statuto   contenente   le   norme   relative    al
          funzionamento della societa', anche  se  forma  oggetto  di
          atto  separato,  costituisce  parte  integrante   dell'atto
          costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
          costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.» 
              «2332. Nullita' della societa' 
              Avvenuta l'iscrizione nel registro  delle  imprese,  la
          nullita' della societa' puo'  essere  pronunciata  soltanto
          nei seguenti casi: 
              1) mancata  stipulazione  dell'atto  costitutivo  nella
          forma dell'atto pubblico [c.c. 1418]; 
              2) illiceita' dell'oggetto sociale; 
              3) mancanza nell'atto costitutivo di  ogni  indicazione
          riguardante  la   denominazione   della   societa',   o   i
          conferimenti,  o  l'ammontare  del   capitale   sociale   o
          l'oggetto sociale. 
              La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia
          degli  atti  compiuti   in   nome   della   societa'   dopo
          l'iscrizione nel registro delle imprese. 
              I soci non sono liberati dall'obbligo  di  conferimento
          fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. 
              La sentenza che dichiara la nullita' [c.c. 2309] nomina
          i liquidatori [c.c. 2487]. 
              La nullita' non puo' essere dichiarata quando la  causa
          di essa e' stata eliminata e di tale eliminazione e'  stata
          data pubblicita' con iscrizione nel registro delle  imprese
          [c.c. 1423, 2379]. 
              Il dispositivo della sentenza che dichiara la  nullita'
          deve essere iscritto, a cura  degli  amministratori  o  dei
          liquidatori  nominati  ai  sensi  del  quarto  comma,   nel
          registro delle imprese.». 
              «2463. Costituzione 
              La societa' puo' essere costituita con contratto o  con
          atto unilaterale. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2328, 2521,  2643,  n.  10,
          2699, 2725] e deve indicare [c.c. 2295, 2477]: 
              1) il cognome e il nome o la denominazione, la  data  e
          il  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di  costituzione,  il
          domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2)   la   denominazione   [c.c.    2463],    contenente
          l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata, e  il
          comune ove sono poste la sede della societa' [c.c. 2250]  e
          le eventuali sedi secondarie; 
              3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
              4) l'ammontare del capitale, non inferiore a  diecimila
          euro [c.c. 2327, 2482], sottoscritto e  di  quello  versato
          [c.c. 2468]; 
              5)  i  conferimenti  di  ciascun  socio  e  il   valore
          attribuito ai crediti e ai beni conferiti in  natura  [c.c.
          2464]; 
              6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 
              7) le norme relative al funzionamento  della  societa',
          indicando   quelle   concernenti   l'amministrazione,    la
          rappresentanza; 
              8) le  persone  cui  e'  affidata  l'amministrazione  e
          l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la  revisione
          legale dei conti; 
              9)  l'importo  globale,  almeno  approssimativo,  delle
          spese per la costituzione poste a carico della societa'. 
              Si applicano alla societa' a  responsabilita'  limitata
          le disposizioni degli articoli 2329,  2330,  2331,  2332  e
          2341. 
              L'ammontare del capitale  puo'  essere  determinato  in
          misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a  un  euro.
          In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e  devono
          essere versati per intero  alle  persone  cui  e'  affidata
          l'amministrazione. 
              La somma da dedurre dagli utili  netti  risultanti  dal
          bilancio regolarmente approvato,  per  formare  la  riserva
          prevista dall'art. 2430,  deve  essere  almeno  pari  a  un
          quinto degli stessi,  fino  a  che  la  riserva  non  abbia
          raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila
          euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata  solo
          per imputazione a capitale e  per  copertura  di  eventuali
          perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del  presente
          comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.» 
          - Per il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50 si vedano le note all'art. 2.