Art. 7 
 
 
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili  danneggiati
                             o distrutti 
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili   danneggiati   o   distrutti   dall'evento   sismico   sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi  nelle
zone di classificazione  sismica  1,  2,  e  3  quando  ricorrano  le
condizioni per la concessione del beneficio, a: 
  a) riparare, ripristinare o ricostruire gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi  quelli  destinati  al  culto,   danneggiati   o   distrutti
dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e
ripristino, per tali immobili, l'intervento  di  miglioramento  o  di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza
compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia
dell'immobile, asseverata  da  un  tecnico  abilitato;  la  capacita'
massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in
base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla  sua
tipologia,  e'   individuata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
  b) riparare,  ripristinare  o  ricostruire  gli  immobili  «ad  uso
strategico», di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252
del 29  ottobre  2003  e  quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o
distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  deve
conseguire  l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni; 
  c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla  tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  di
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso.