Art. 7 
 
Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e
                           norme collegate 
 
  1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, e' aggiunto il seguente articolo: 
    «Art.  5-octies  (Riapertura  dei  termini  della  collaborazione
volontaria). - 1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo  sino  al  31  luglio  2017  e'  possibile  avvalersi  della
procedura di  collaborazione  volontaria  di  cui  agli  articoli  da
5-quater a 5-septies  a  condizione  che  il  soggetto  che  presenta
l'istanza non  l'abbia  gia'  presentata  in  precedenza,  anche  per
interposta persona, e  ferme  restando  le  cause  ostative  previste
dall'articolo  5-quater,  comma  2.  L'integrazione  dell'istanza,  i
documenti e le informazioni di cui all'articolo  5-quater,  comma  1,
lettera a), possono essere presentati entro  il  30  settembre  2017.
Alle  istanze  presentate  secondo   le   modalita'   stabilite   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si  applicano
gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo
1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e  successive
modificazioni, e l'articolo 2, comma  2,  lettere  b)  e  b-bis)  del
decreto-legge  30   settembre   2015,   n.   153,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  20  novembre  2015,  n.  187,  in  quanto
compatibili e con le seguenti modificazioni: 
  a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre
2016; 
  b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge  27  luglio
2000,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  i  termini   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  all'articolo  57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e  successive  modificazioni,
scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31  dicembre
2018 per le sole attivita' oggetto di  collaborazione  volontaria  ai
sensi del presente  articolo,  limitatamente  agli  imponibili,  alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per  tutte  le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura  stessa  e  al  30
giugno 2017 per le istanze presentate per la  prima  volta  ai  sensi
dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo  del
comma 5 del predetto articolo 5-quater; 
  c) per le sole attivita' oggetto di  collaborazione  volontaria  ai
sensi del presente articolo, gli  interessati  sono  esonerati  dalla
presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del  presente
decreto  per  il  2016  e  per  la  frazione  del  periodo  d'imposta
antecedente la  data  di  presentazione  dell'istanza,  nonche',  per
quelle suscettibili di generare  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui
redditi, e per i redditi  derivanti  dall'investimento  in  azioni  o
quote di fondi comuni di investimento  non  conformi  alla  direttiva
2009/65/CE, per i quali e' versata  l'IRPEF  con  l'aliquota  massima
oltre alla addizionale regionale e comunale,  dalla  indicazione  dei
redditi nella relativa dichiarazione,  a  condizione  che  le  stesse
informazioni  siano  analiticamente  illustrate  nella  relazione  di
accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al  versamento
in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di  quanto  dovuto  a
titolo di imposte, interessi e,  ove  applicabili,  sanzioni  ridotte
corrispondenti alle misure stabilite  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per
il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente  la  data
di presentazione dell'istanza; 
  d)  limitatamente  alle   attivita'   oggetto   di   collaborazione
volontaria  di  cui  al  presente  articolo,  le  condotte   previste
dall'articolo 648-ter.1  del  codice  penale  non  sono  punibili  se
commesse in  relazione  ai  delitti  previsti  dal  presente  decreto
all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a),  sino  alla  data  del
versamento della prima o unica rata,  secondo  quanto  previsto  alle
lettere e) e f); 
  e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al
versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo  di  imposte,
ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro
il 30 settembre 2017, senza avvalersi  della  compensazione  prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni; il versamento puo' essere ripartito in  tre
rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della  prima
rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento
delle somme dovute nei termini e con le modalita' di cui  al  periodo
precedente comporta i medesimi  effetti  degli  articoli  5-quater  e
5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni
da versare per le violazioni dell'obbligo  di  dichiarazione  di  cui
all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui
redditi  e  relative  addizionali,   imposte   sostitutive,   imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  imposta  sul  valore  degli
immobili all'estero, imposta sul valore delle  attivita'  finanziarie
all'estero  e  imposta  sul  valore   aggiunto,   anche   in   deroga
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472.  Ai
fini della determinazione delle  sanzioni  dovute,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di  cui  all'articolo  4,
comma 1, del presente decreto e  le  disposizioni  dell'articolo  12,
comma 8, del medesimo  decreto  legislativo,  per  le  violazioni  in
materia di imposte, nonche' le riduzioni delle  misure  sanzionatorie
previste dall'articolo 5, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla  data  del  30  dicembre
2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del
1997. Gli effetti di cui  all'articolo  5-quater  e  5-quinquies  del
presente decreto decorrono  dal  momento  del  versamento  di  quanto
dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi  l'Agenzia
delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura  di
collaborazione volontaria con le modalita' di notifica tramite  posta
elettronica certificata previste nell'articolo 1,  comma  133,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente  al
versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e)
o qualora il versamento delle  somme  dovute  risulti  insufficiente,
l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione  volontaria
di cui al presente articolo e  limitatamente  agli  imponibili,  alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura e per tutte le  annualita'  e  le  violazioni
oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31  dicembre  2018,  le
disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel  testo  vigente  alla
data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo' versare le
somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto  legislativo  19  giugno   1997,   n.   218,   e   successive
modificazioni, entro  il  quindicesimo  giorno  antecedente  la  data
fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita'  indicate
nel comma 1-bis del medesimo articolo  per  l'adesione  ai  contenuti
dell'invito, ovvero le somme  dovute  in  base  all'accertamento  con
adesione entro venti giorni dalla  redazione  dell'atto,  oltre  alle
somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento  di
irrogazione delle  sanzioni  per  la  violazione  degli  obblighi  di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto
entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   ai   sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
successive  modificazioni,  senza   avvalersi   della   compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento  di  una  delle
rate comporta il venir meno degli effetti della  procedura.  Ai  soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al  presente
articolo, per tutti gli atti che per legge devono  essere  notificati
al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di
legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata
previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite  posta  elettronica
certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la
ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo  4,  comma
3, della legge 10 maggio 1976, n. 249; 
  g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma: 
  1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente  al
versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017,
in deroga all'articolo 5-quinquies,  comma  4,  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari  al  60  per
cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle
lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate  in  misura
pari all'85 per cento  del  minimo  edittale  negli  altri  casi;  la
medesima misura dell'85 per cento  del  minimo  edittale  si  applica
anche alle violazioni in materia di imposte sui  redditi  e  relative
addizionali, di  imposte  sostitutive,  di  imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive,  di  imposta   sul   valore   degli   immobili
all'estero,  di  imposta  sul  valore  delle  attivita'   finanziarie
all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute; 
  2) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1)  per  una
frazione superiore al 10 per cento delle somme  da  versare  se  tali
somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
alle  sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'  suscettibili   di
generare tali redditi o 1.2) per una frazione  superiore  al  30  per
cento delle somme da versare negli  altri  casi,  fermo  restando  il
versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla
lettera f) del presente  comma,  provvede  al  recupero  delle  somme
ancora dovute,  calcolate  ai  sensi  del  punto  1)  della  presente
lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento; 
  3) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1)  per  una
frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se
tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti  a  ritenuta  alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'  suscettibili
di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore  o  uguale
al 30 per cento delle  somme  da  versare  negli  altri  casi,  fermo
restando il versamento effettuato, l'Agenzia,  secondo  le  procedure
previste dalla lettera f) del presente comma,  provvede  al  recupero
delle somme ancora dovute, calcolate ai  sensi  del  punto  1)  della
presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento; 
  4) se gli autori  delle  violazioni  provvedono  spontaneamente  al
versamento delle somme dovute  in  misura  superiore  alle  somme  da
versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in
compensazione; 
  h)  la  misura  della   sanzione   minima   fissata   dall'articolo
5-quinquies, comma 7, prevista  per  le  violazioni  dell'obbligo  di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata  nell'articolo
5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione  di  investimenti
all'estero ovvero di attivita' estere  di  natura  finanziaria  negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera  altresi'
se e' entrato in vigore prima del presente articolo  un  accordo  che
consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi  dell'articolo
26  del  modello  di  convenzione  contro   le   doppie   imposizioni
predisposto dall'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima  del  presente
articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio  di
informazioni  elaborato  nel  2002   dall'OCSE   e   denominato   Tax
Information Exchange Agreement (TIEA); 
  i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui  agli
articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
al  fine  di  far  emergere  attivita'  finanziarie  e  patrimoniali,
contanti provenienti da reati diversi da quelli di  cui  all'articolo
5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e' punito
con la medesima sanzione prevista per il reato  di  cui  all'articolo
5-septies del medesimo decreto-legge.  Resta  ferma  l'applicabilita'
degli articoli  648-bis,  648-ter,  648-ter.1  del  codice  penale  e
dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni. 
  2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non
si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12,  comma
2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102  e,
se   ricorrono   congiuntamente   anche   le   condizioni    previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5,  del  presente  decreto,  non
opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis  e
2-ter, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  3. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria
prevista dalle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  per  sanare  le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui
redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle
imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le  violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al
30 settembre 2016, anche  contribuenti  diversi  da  quelli  indicati
nell'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  i  contribuenti
destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che  vi  abbiano
adempiuto  correttamente.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186  del  2014,
come  modificata  dal  presente  articolo.   Se   la   collaborazione
volontaria  ha  ad  oggetto  contanti  o  valori   al   portatore   i
contribuenti: 
  a)  rilasciano  unitamente  alla  presentazione  dell'istanza   una
dichiarazione in cui attestano  che  l'origine  di  tali  valori  non
deriva da condotte  costituenti  reati  diversi  da  quelli  previsti
dall'articolo  5-quinquies,  comma  1,   lettere   a)   e   b),   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; 
  b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei
documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza  di  un
notaio, che ne  accerti  il  contenuto  all'interno  di  un  apposito
verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i  valori
oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; 
  c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e  dei
documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al
portatore presso intermediari finanziari, a cio'  abilitati,  su  una
relazione vincolata fino alla  conclusione  della  procedura.  Per  i
professionisti  e   intermediari   che   assistono   i   contribuenti
nell'ambito della procedura  di  collaborazione  volontaria,  restano
fermi gli  obblighi  prescritti  per  finalita'  di  prevenzione  del
riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo  di  cui  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive  modificazioni.  A
tal fine, in occasione  degli  adempimenti  previsti  per  l'adeguata
verifica della  clientela,  i  contribuenti  dichiarano  modalita'  e
circostanze di  acquisizione  dei  contanti  e  valori  al  portatore
oggetto della procedura». 
  4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del  decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1990,  n.  227,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi: 
  «17-bis. I comuni, fermi restando  gli  obblighi  di  comunicazione
all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16,  inviano  entro  i  sei
mesi successivi alla  richiesta  di  iscrizione  nell'anagrafe  degli
italiani residenti all'estero i dati dei  richiedenti  alla  predetta
agenzia al fine della formazione di liste selettive per  i  controlli
relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali  esteri
non dichiarati; le modalita' effettive di comunicazione e  i  criteri
per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
  17-ter. In fase di prima attuazione delle  disposizioni  del  comma
17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e  dell'Agenzia
delle entrate vengono esercitate anche nei  confronti  delle  persone
fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe  degli  italiani
residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini  della
formazione delle liste selettive  si  terra'  conto  della  eventuale
mancata presentazione delle istanze di collaborazione  volontaria  di
cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227.».