Art. 7 
 
 
             Misure urgenti per le infrastrutture viarie 
 
  1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il  ripristino  della
viabilita'  delle  infrastrutture  stradali  di  interesse  nazionale
rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli  eventi
sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016,  Anas  S.p.a.
provvede in qualita' di soggetto attuatore della  protezione  civile,
operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse  del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208,  ai  sensi  dei  commi  da  873  a  875  della  medesima  legge,
avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del  Capo
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  394  del  2016.  Per  il
coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il  ripristino
della  viabilita'  delle  infrastrutture  stradali  rientranti  nella
competenza delle regioni  e  degli  enti  locali,  interessate  dagli
eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,  Anas
S.p.a. opera in  qualita'  di  soggetto  attuatore  della  protezione
civile e provvede direttamente,  ove  necessario,  anche  in  ragione
della  effettiva  capacita'   operativa   degli   enti   interessati,
all'esecuzione  degli  interventi,  operando   sempre   in   via   di
anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le  medesime  modalita'
di cui al primo periodo.