Art. 7 Misure urgenti per le infrastrutture viarie 1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. provvede in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 della medesima legge, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalita' di cui al primo periodo.