Articolo 7 
 
 
                    Piani triennali di attivita' 
 
  1. Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in  conformita'  con
le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro  vigilante  e
dei compiti e delle responsabilita' previsti dalla normativa vigente,
ai fini della pianificazione operativa, adottano un  Piano  Triennale
di Attivita', aggiornato annualmente, con il quale determinano  anche
la  consistenza  e  le  variazioni  dell'organico  e  del  piano   di
fabbisogno del personale. 
  2. Il Piano Triennale  di  Attivita'  e'  approvato  dal  Ministero
vigilante entro sessanta giorni dalla  ricezione,  decorsi  i  quali,
senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato. 
  3. Nell'ambito dell'autonomia loro  riconosciuta,  e  coerentemente
con i rispettivi Piani Triennali di Attivita', gli  Enti  determinano
la  consistenza  e  le  variazioni  dell'organico  e  del  piano   di
fabbisogno del personale, nel rispetto  dei  limiti  derivanti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa per il personale.