Art. 7 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
   1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: «1°  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  ((  2-bis.  All'articolo  11,  comma   6,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) le  parole:  «,  valida  per  due  anni  dalla  data  della  sua
pubblicazione,» sono soppresse; 
  b) dopo le  parole:  «deve  essere  utilizzata»  sono  inserite  le
seguenti: «, per sei anni a partire dalla data del  primo  interpello
effettuato  per  l'assegnazione  delle  sedi  oggetto  del   concorso
straordinario,». )) 
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:
(( «1° gennaio 2020» )). 
  (( 3-bis. I  termini  vigenti  previsti  a  carico  dei  veterinari
iscritti agli albi  professionali  per  l'invio  al  Sistema  tessera
sanitaria dei dati delle spese veterinarie  sostenute  dalle  persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti  le  tipologie  di
animali individuate dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 6 giugno 2001, n.  289,  fissati  con  il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati
al 28 febbraio dell'anno successivo a quello  di  sostenimento  delle
spese. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  21  del
          decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113  (Misure  finanziarie
          urgenti  per  gli  enti  territoriali  e  il   territorio),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160, come modificato dalla presente legge: 
              Art. 21. Misure di governo della spesa  farmaceutica  e
          di efficientamento dell'azione  dell'Agenzia  italiana  del
          farmaco 
              1. In considerazione  della  rilevanza  strategica  del
          settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi  di  politica
          industriale e di innovazione del Paese,  e  del  contributo
          fornito dal predetto  settore  agli  obiettivi  di  salute,
          nell'ambito  dell'erogazione  dei  Livelli  essenziali   di
          assistenza, nonche'  dell'evoluzione  che  contraddistingue
          tale settore, in relazione all'esigenza di  una  revisione,
          da compiersi  entro  il  31  dicembre  2017,  del  relativo
          sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il  2
          luglio  2015,  fermi  restando  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di
          ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da  2
          a 23.". 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15  Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              Omissis. 
              2.A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
          5 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1º
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º  gennaio  2018,
          l'attuale   sistema   di   remunerazione   della    filiera
          distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo  metodo,
          definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base di un accordo tra  le  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
          del farmaco per gli aspetti di  competenza  della  medesima
          Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
          al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
          vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
          efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
          l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
          farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
          nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
          di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
          giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
          l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11 Potenziamento del  servizio  di  distribuzione
          farmaceutica,  accesso  alla  titolarita'  delle  farmacie,
          modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
          e altre disposizioni in materia sanitaria 
              Omissis 
              6.In ciascuna regione  e  nelle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  la  commissione  esaminatrice,  sulla
          base  della  valutazione  dei  titoli   in   possesso   dei
          candidati, determina una graduatoria unica.  A  parita'  di
          punteggio, prevale il candidato  piu'  giovane.  A  seguito
          dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni  vincitore
          sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
          preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
          collocato   in   graduatoria.   Entro    quindici    giorni
          dall'assegnazione,  i   vincitori   del   concorso   devono
          dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
          decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
          a una  non  accettazione.  Dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto per l'accettazione, le  sedi  non  accettate  sono
          offerte   ad   altrettanti   candidati   che   seguono   in
          graduatoria, secondo  la  procedura  indicata  nei  periodi
          precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi   messe   a
          concorso  o  all'interpello  di  tutti   i   candidati   in
          graduatoria. Successivamente, la graduatoria,  deve  essere
          utilizzata, per sei anni a partire  dalla  data  del  primo
          interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto
          del  concorso  straordinario,   con   il   criterio   dello
          scorrimento  per  la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche
          eventualmente  resesi  vacanti  a  seguito   delle   scelte
          effettuate dai vincitori  di  concorso,  con  le  modalita'
          indicate nei precedenti periodi del presente comma.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  42  del
          decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26  (Attuazione  della
          direttiva  2010/63/UE  sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici): 
              "Art. 42 Disposizioni transitorie e finali 
              1.Le disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,
          lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera  d),
          si  applicano  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2020;   la
          disposizione di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  c),
          si applica fino al 31 dicembre 2016.". 
              Il decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n.
          289,  reca:   "Regolamento   per   l'individuazione   delle
          tipologie di animali per  le  quali  le  spese  veterinarie
          danno diritto ad una detrazione  d'imposta"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2001, n. 164. 
              Il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze
          16 settembre 2016 reca: "Specifiche  tecniche  e  modalita'
          operative della trasmissione telematica al Sistema  tessera
          sanitaria dei dati relativi alle  spese  sanitarie  e  alle
          spese  veterinarie,   ai   fini   dell'elaborazione   della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata    da    parte
          dell'Agenzia delle entrate" e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 settembre 2016, n. 225.