Art. 7 
 
 
                  Emergenza sanitaria territoriale 
 
  1. Il Servizio sanitario nazionale  garantisce,  in  situazioni  di
emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi
sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del  paziente,
assicurando il trasporto  in  condizioni  di  sicurezza  al  presidio
ospedaliero  piu'  appropriato.  Il  coordinamento  e   la   gestione
dell'attivita'  di  emergenza  territoriale  sono  effettuati   dalle
Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. 
  2. In particolare, sono garantiti: 
    a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di  base  e
avanzato, terrestri e aerei, con  personale  sanitario  adeguatamente
formato, 
    b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti, 
    c) le attivita' assistenziali e  organizzative  in  occasione  di
maxiemergenze,  eventi  a  rischio  nucleare,  biologico,  chimico  e
radiologico (NBCR), 
    d)  le  attivita'  assistenziali  in  occasione   di   eventi   e
manifestazioni programmati, con le modalita' fissate dalle regioni  e
province autonome. 
  3. L'attivita' di emergenza sanitaria  territoriale  e'  svolta  in
modo  integrato  con  le  attivita'  di  emergenza   intraospedaliera
assicurate nei PS/DEA  e  con  le  attivita'  effettuate  nell'ambito
dell'Assistenza sanitaria di base e Continuita' assistenziale.