Art. 7 
 
 
                Procedura di valutazione dei progetti 
                e responsabilita' gestionali del GSE 
 
  1. Il GSE, avvalendosi del  supporto  di  ENEA  e  di  RSE,  svolge
l'attivita' di valutazione e certificazione dei risparmi  di  energia
primaria conseguiti  attraverso  la  realizzazione  dei  progetti  in
conformita' alla metodologia di valutazione di cui all'art. 9  ed  ai
criteri di cui all'art. 6. 
  2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241
del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda del proponente. 
  3.  Il  GSE  trasmette  al  soggetto  proponente  la  comunicazione
dell'esito della  valutazione  tecnico-economica  delle  proposte  di
progetto a consuntivo (PC) o standardizzato  (PS)  o  delle  relative
richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC  o  RS,  entro
novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Per  le  valutazioni  di
cui  al  presente  decreto,  il  GSE  puo'  richiedere  al   soggetto
proponente informazioni aggiuntive rispetto a  quelle  trasmesse.  In
tal caso, la valutazione si  conclude  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione delle informazioni integrative. 
  4.  Le  richieste  di  modifica  ai   progetti   a   consuntivo   o
standardizzati gia' approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da
idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta
di verifica della  certificazione  dei  risparmi  (RC  o  RS)  e,  se
necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con  i
tempi previsti ai  commi  2  e  3,  la  coerenza  dei  dati  e  delle
informazioni inviati in sede di presentazione delle RC  o  RS  con  i
dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione  dei  PC  o
PS, al fine di verificare l'ammissibilita' del progetto oggetto della
modifica progettuale. 
  5. Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo
corrispondente ai risparmi energetici verificati  e  certificati  dal
GSE.