Art. 7 Contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza 1. I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalita' stabilite dalle associazioni stesse. 2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.