Art. 7 
 
          Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 
 
  1. I benefici di cui agli articoli 3  e  4  sono  riconosciuti  nel
limite massimo complessivo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, di
250 milioni di euro per l'anno 2018,  di  300  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. 
  2. La relativa  spesa  gravera'  sul  piano  gestionale  n.  1  del
capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. L'INPS provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa,
anche in relazione alla ripartizione  tra  i  benefici  di  cui  agli
articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche   della
famiglia, al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2017 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                          Gentiloni Silveri 
 
                       Il Ministro con delega 
                       in materia di politiche 
                           per la famiglia 
                                Costa 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2017, n. 698