Art. 7 
 
                      Valutazione delle carenze 
 
  1. Per ciascun elemento da sottoporre al  controllo,  l'allegato  I
fornisce un elenco  di  possibili  carenze  e  del  loro  livello  di
gravita'. 
  2. Le carenze  rilevate  nel  corso  dei  controlli  periodici  dei
veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi: 
    a) carenze lievi che non hanno  conseguenze  significative  sulla
sicurezza del veicolo o  ripercussioni  sull'ambiente  e  altri  casi
lievi di non conformita'; 
    b) carenze  gravi  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  del
veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere  a  repentaglio
la sicurezza degli altri utenti della strada, o altri casi piu' gravi
di non conformita'; 
    c) carenze pericolose che  costituiscono  un  rischio  diretto  o
immediato  per  la  sicurezza   stradale,   o   hanno   ripercussioni
sull'ambiente  e  che  giustificano  la   possibilita'   di   vietare
l'utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche. 
  3. Un veicolo con carenze che rientrano in piu'  di  un  gruppo  di
carenze di cui al comma 2 e' classificato nel gruppo che  corrisponde
alla carenza piu' grave. Un  veicolo  che  presenta  diverse  carenze
relative  alle  stesse  aree  oggetto  del  controllo,   identificate
nell'allegato I, punto 2, puo'  essere  classificato  nel  gruppo  di
carenze del  livello  di  gravita'  immediatamente  superiore  se  e'
possibile dimostrare che l'effetto combinato di tali carenze comporta
un rischio piu' elevato per la sicurezza stradale.