Art. 7 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  2,  comma  3,   pari   a
duecentomila   euro   per   l'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  a   eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  18
          dicembre  1997,  n.  440   (Istituzione   del   Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi): 
              «Art. 1  (Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
          1.  A  decorrere  dall'esercizio   finanziario   1997,   e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          pubblica  istruzione  un  fondo   denominato   «Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per  gli  interventi  perequativi»  destinato  alla   piena
          realizzazione dell'autonomia  scolastica,  all'introduzione
          dell'insegnamento di una seconda lingua  comunitaria  nelle
          scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita'  e
          del tasso  di  successo  scolastico,  alla  formazione  del
          personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
          formazione postsecondaria non universitaria, allo  sviluppo
          della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
          l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini  e
          gradi, ad interventi per la valutazione  dell'efficienza  e
          dell'efficacia del sistema scolastico,  alla  realizzazione
          di  interventi  perequativi  in  favore  delle  istituzioni
          scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
          degli  organici  provinciali,   l'incremento   dell'offerta
          formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
          copertura della quota nazionale di iniziative  cofinanziate
          con i fondi strutturali dell'Unione europea. 
              1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
          del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente  destinata  al
          finanziamento  di  progetti  volti  alla   costituzione   o
          all'aggiornamento,  presso   le   istituzioni   scolastiche
          statali,   di   laboratori   scientifico-tecnologici    che
          utilizzano  materiali  innovativi,  necessari  a  connotare
          l'attivita' didattica laboratoriale  secondo  parametri  di
          alta   professionalita'.   Il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  individua  con  proprio
          decreto la tipologia di laboratori  e  i  materiali  per  i
          quali  e'  possibile  presentare   proposte   di   progetto
          finanziate con la  parte  di  Fondo  di  cui  al  comma  1,
          individuata ai sensi del primo periodo. 
              2. Le disponibilita' di cui al  comma  1  da  iscrivere
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione  sono  ripartite,  sentito   il   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  con   decreti   del
          Ministro  del  tesoro,   anche   su   capitoli   di   nuova
          istituzione,  su  proposta  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, in attuazione delle direttive di  cui  all'art.
          2. Le eventuali disponibilita'  non  utilizzate  nel  corso
          dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.