Art. 7 
 
                   Razionalizzazione organizzativa 
                      delle camere di commercio 
 
  1. Sono approvate le dotazioni organiche cosi' come determinate nel
piano di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto  legislativo  n.  219
del 2016 ed individuate nell'allegato D) che e' parte integrante  del
presente decreto. 
  2. Entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore  del  presente
decreto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  su  proposta  di
Unioncamere, ridefinisce i servizi che il  sistema  delle  camere  di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero  territorio  nazionale,  in
relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui  all'art.
2  della  legge  n.  580  del  1993  e  successive   integrazioni   e
modificazioni e, in sede di prima attuazione  del  comma  4,  lettera
a-bis) dell'art. 18 della medesima legge, gli  ambiti  prioritari  di
intervento con riferimento  alle  funzioni  promozionali  di  cui  al
medesimo art. 2. In  caso  di  variazioni  dei  servizi,  Unioncamere
propone al Ministero dello sviluppo economico una  nuova  definizione
dei medesimi e, ai fini dell'applicazione del comma 4, lettera a-bis)
dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni  e
modificazioni, una  proposta  annuale  di  definizione  degli  ambiti
prioritari di intervento. 
  3. Le camere di  commercio  di  cui  all'allegato  A)  al  presente
decreto, in sede di prima  programmazione  dei  fabbisogni  ai  sensi
dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a  rideterminare
il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente  e,  di
conseguenza,  le  proprie  dotazioni  organiche,  tenendo  conto  del
riassetto  dei  servizi  e  degli  ambiti  prioritari  di  intervento
individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis) dell'art.  18  della
legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 
  4. Le camere di  commercio  di  cui  all'allegato  B)  al  presente
decreto sono tenute,  entro  tre  mesi  dalla  loro  costituzione,  a
rideterminare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165 e successive integrazioni e  modificazioni,  il  proprio
contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza,
le proprie  dotazioni  organiche  tenendo  conto  del  riassetto  dei
servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai  sensi
del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del  1993
e successive integrazioni e modificazioni. 
  5. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4  e'  in  ogni
caso vietata, a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego  di  nuovo
personale o il conferimento di incarichi, a qualunque  titolo  e  con
qualsiasi  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. 
  6. Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni  organiche
di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa  risultassero  unita'  di
personale in soprannumero, Unioncamere: 
  a)  individua,  d'intesa   con   le   camere   di   commercio,   le
disponibilita'  di  posti  da  destinare  a  processi  di   mobilita'
volontaria delle unita' suddette tra le medesime camere di commercio; 
  b) comunica al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  le  unita'
numeriche,  distinte  per  categoria  e  camera   di   commercio   di
appartenenza, costituenti le posizioni  soprannumerarie  residue,  al
fine di acquisire dal  Dipartimento  medesimo  le  disponibilita'  di
posti da destinare alla ricollocazione  di  detto  personale,  previa
ricognizione tra le amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  7
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei  limiti  di
posti di cui al comma 6 del medesimo articolo; 
  c) assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica
e delle amministrazioni  pubbliche  interessate,  la  sussistenza  di
posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio
di appartenenza del  personale  che  richiede  il  trasferimento  per
mobilita' presso le amministrazioni suddette. Tale  asseverazione  e'
inviata anche al Ministero dello sviluppo economico. 
  7. All'eventuale  personale  soprannumerario  non  ricollocato,  ai
sensi  del  comma  6  entro  il  31  marzo  2019,  si  applicano   le
disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e  7  dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 219 del 2016. 
  8. L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di
incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
di somministrazione e' in ogni caso vietata, a pena di nullita', fino
al completamento delle eventuali procedure di cui  ai  commi  6  e  7
nelle regioni interessate. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica
dara' comunicazione alle camere di commercio di ciascuna regione e al
Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento  delle
procedure di cui al comma 6.