Art. 7 
 
                Disposizioni in materia di personale 
           delle Forze di polizia e di personale militare 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
il comma 10 e' sostituito dal seguente: « 10. Fermo  restando  quanto
previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della  legge,
le risorse  finanziarie  corrispondenti  ai  risparmi  di  spesa  non
utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b),  sono  destinati,  nella
misura del 50 per cento, all'attuazione  della  revisione  dei  ruoli
delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  a),
numero 1, della legge. ». 
  2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali
del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per  le  finalita'  di
cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954  euro  a  decorrere  dall'anno
2017, sono destinate: 
  a)  alla  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),  mediante  incremento
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  3,  comma  155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313
euro per  l'anno  2017,  per  15.089.182  euro  per  il  2018  e  per
15.004.387 euro a decorrere dal 2019; 
  b) all'autorizzazione ad assumere,  a  decorrere  dal  1º  dicembre
2017, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a  legislazione
vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi  ruoli
iniziali, 137 unita' per l'Arma dei carabinieri, 123  unita'  per  la
Polizia di  Stato  e  48  unita'  per  la  Polizia  Penitenziaria,  a
decorrere dal 1º novembre 2017, 40 marescialli  per  il  Corpo  della
Guardia di finanza, a decorrere dal  1º  febbraio  2018,  22  allievi
finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un  importo  di
543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per  l'anno  2018  e  di
16.006.567 euro a decorrere dal 2019; 
  c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei  rispettivi
ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore  al  1°  dicembre  2017,
quale anticipazione delle ordinarie  facolta'  assunzionali  relative
all'anno  2018,  previste  dall'articolo   66,   comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unita' nella Polizia di Stato,
54 unita'  nell'Arma  dei  carabinieri  e  57  unita'  nella  Polizia
Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno  2017  e  di
4.587.592 euro per l'anno 2018. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e  2199  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con  provvedimenti  dei
Ministeri  dell'interno,  dell'economia  e   delle   finanze,   della
giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente  articolo,  anche
attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi gia' banditi e ancora
in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e  il  Corpo  di
polizia penitenziaria, in via  eccezionale,  le  modalita'  attuative
possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo
2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo  scorrimento
delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo
in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con  i
medesimi provvedimenti possono essere altresi' definite le  modalita'
attuative per le assunzioni nelle rispettive  forze  di  polizia,  in
aggiunta alle facolta'  assunzionali,  autorizzate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  del  4   agosto   2017,   in   attuazione
dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate. 
  4. Al fine di perseguire gli  obiettivi  nazionali  ed  europei  in
materia di tutela ambientale e forestale,  nonche'  il  presidio  del
territorio, anche al fine della salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere a  tempo
indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo  i  principi  della
legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa  di  3.066.000  euro
annui, il personale operaio che, con contratto a  tempo  determinato,
ha svolto nell'anno 2017 le attivita' di cui alla medesima  legge  n.
124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai
sensi dell'articolo 20. 
  (( 4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4: 
  a)  l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata   all'assunzione   di
personale operaio a tempo  indeterminato,  ai  sensi  della  legge  5
aprile 1985, n. 124, ed in deroga al  contingente  di  personale  ivi
previsto, nel numero di 45 unita' per  l'anno  2018,  30  unita'  per
l'anno 2019 e  30  unita'  per  l'anno  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti  oneri  si  provvede,
quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2017,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 
  b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Gli  alloggi  di  servizio  connessi   all'incarico,   ove
esistenti nelle strutture in uso  all'Arma  dei  carabinieri  per  le
esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono  attribuiti
al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato  in  tali  strutture
per tali esigenze. Possono essere concessi  temporaneamente,  qualora
disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di  cui  alla
legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture ». 
  4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in  materia
di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  e'  riservata
un'aliquota  di  posti  pari  all'1  per  cento,  con  arrotondamento
all'unita' superiore, del totale dei posti messi a concorso ai  sensi
del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia. )) 
  5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n.  395,
dopo le parole: «  ha  facolta'  di  pernottare  in  caserma  »  sono
inserite le seguenti: « a titolo gratuito ». 
  6.  Agli  oneri  derivanti   dalle   minori   entrate   conseguenti
all'applicazione del comma 5, valutati in  euro  144.000  per  l'anno
2017 e in euro  346.000  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali  »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  7. Al fine di assicurare la necessaria  continuita'  nell'esercizio
delle funzioni di comando  anche  per  le  esigenze  della  sicurezza
nazionale, all'articolo 1094, comma  3,  al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, le parole « durano in carica non meno di due  anni
» sono sostituite dalle seguenti: « durano in carica tre  anni  senza
possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il
personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i  limiti  di
eta' previsti per il grado, puo'  esserne  disposto,  a  domanda,  il
collocamento in congedo da equiparare a tutti gli  effetti  a  quello
per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta',  con  riconoscimento,  in
aggiunta  a  qualsiasi  altro  istituto  spettante,  del  trattamento
pensionistico e dell'indennita' di buonuscita che sarebbero  spettati
in caso di permanenza in servizio fino al limite  di  eta',  compresi
gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di  stipendio.
». 
  8. Nei casi in cui dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma  7  trova   applicazione   il   riconoscimento   dei   benefici
previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei
limiti di eta' previsti per  il  grado,  il  Ministero  della  difesa
comunica  l'ammontare  dei  predetti  maggiori  oneri  al   Ministero
dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria
dei   conseguenti   maggiori   oneri   previdenziali   mediante    la
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  9. All'articolo 4, quarto comma, della legge  23  aprile  1959,  n.
189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il
mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni  e  non
e' prorogabile ne' rinnovabile. Il Comandante generale,  qualora  nel
corso del triennio debba cessare dal  servizio  permanente  effettivo
per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino
al termine del mandato. ». 
  10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso  alla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se  di
durata inferiore a tre anni comprese le proroghe,  sono  estesi  fino
alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso
di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe. 
  ((  10-bis.  L'assunzione  nelle  pubbliche   amministrazioni   dei
cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98,  che,  come
personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per  almeno
un anno alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  alle
dipendenze di organismi  militari  della  Comunita'  atlantica  o  di
quelli dei singoli Stati esteri che  ne  fanno  parte,  operanti  sul
territorio nazionale, che siano stati licenziati  in  conseguenza  di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi  militari
degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle  dotazioni  organiche
delle  amministrazioni  riceventi,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  gennaio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009,  adottato
in attuazione dell'articolo 2, comma 101,  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  con  assegnazione  prioritaria  agli  uffici   delle
amministrazioni riceventi  collocate  nel  territorio  provinciale  o
regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con
le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n.
244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni  di  cui  al  presente  comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del  predetto
fondo. 
  10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma,
le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 »  sono
sostituite dalle seguenti: « data del 31 ottobre 2017 »; 
  b) al primo periodo, le parole: « adottati  entro  il  31  dicembre
2012 » sono sostituite con  le  seguenti:  «  adottati  entro  il  31
dicembre 2017 »; 
  10-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  10-bis,  pari  a  2
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1917-bis (Trattamento previdenziale a seguito  del  passaggio
tra ruoli). - 1. A  far  data  dall'entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi 29 maggio 2017,  nn.  94  e  95,  il  personale  militare
iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli  e'
iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza  dalla  data  di
iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo  dei  contributi
versati e' trasferito al pertinente  fondo  di  destinazione.  A  tal
fine, il diritto alla liquidazione dell'indennita'  supplementare  e'
riconosciuto computando il numero di  anni  complessivi  di  servizio
prestato nei diversi ruoli ». 
  10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  b),
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del  30  marzo  2017,
riferite  all'anno  2017  e  non  utilizzate  per  le  finalita'  ivi
previste, gia' destinate alla contrattazione collettiva del  pubblico
impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera  b),  sono
destinate ad incrementare le risorse per il  pagamento  del  compenso
per  lavoro  straordinario  con  riferimento  alle  ore   di   lavoro
straordinario  effettuale  dal  personale  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi
G7 svoltisi durante l'anno 2017. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
          di  razionalizzazione   delle   funzioni   di   polizia   e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 12. Contingenti del personale del Corpo forestale
          dello Stato 
              1.  In  conseguenza  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma  dei
          carabinieri, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          della Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,
          lettera a), della legge,  sono  incrementate  delle  unita'
          corrispondenti  al  numero  complessivo,   per   ruolo   di
          appartenenza, di cui alla tabella A  allegata  al  presente
          decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella,  e'
          assegnato, con corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica, al Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle
          attivita' di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di
          cui al comma 2. 
              2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con  propri
          provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  pubblicati  sul
          Bollettino ufficiale del  medesimo  Corpo,  individua,  per
          ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e
          della  ulteriore  documentazione  attestante  il   servizio
          prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate  al  comma
          1,  presso  la  quale  ciascuna  unita'  di  personale   e'
          assegnata: 
                a) tenendo conto dell'impiego, alla data  di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  nelle  unita'  dedicate
          all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle
          medesime Amministrazioni, e in particolare: 
                  1)  per  le  funzioni   attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri ai sensi dell'articolo 7: 
                    tutto il personale assegnato  negli  uffici,  nei
          reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate  le
          funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso
          le sezioni  di  polizia  giudiziaria  delle  Procure  della
          Repubblica, il quale permane  nelle  medesime  sezioni  per
          l'assolvimento delle  specifiche  funzioni  in  materia  di
          illeciti ambientali e agroalimentari; 
                  2) per le competenze attribuite al Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9: 
              centri operativi antincendio boschivo (COAB); 
              nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS); 
              linee volo  dedicate  o  impiegate  per  le  specifiche
          attivita', nella consistenza indicata nella  tabella  A  di
          cui al comma 1; 
              centro operativo aereo unificato (COAU); 
                  3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato
          ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a): 
                    aliquote  in   servizio   presso   la   direzione
          investigativa antimafia (DIA); 
                  4)  per  le  funzioni  attribuite  al  Corpo  della
          Guardia di finanza ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,
          lettera b): 
              servizio di soccorso alpino-forestale (SAF); 
              squadre nautiche e marittime (SNEM); 
                  5) per le attivita' a  cui  provvede  il  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
          dell'articolo 11: 
              servizio centrale certificazione CITES; 
              unita'  organizzative  dirigenziali  per   i   rapporti
          internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le
          regioni e attivita' di  monitoraggio,  di  cui  al  decreto
          ministeriale del 12 gennaio 2005; 
                b) tenendo altresi' conto dei seguenti criteri: 
              1) per il personale dei ruoli  direttivi  e  dirigenti,
          servizio svolto nelle unita' dedicate di cui  alla  lettera
          a),  numero  2),  per  almeno  sei  mesi  nel   quinquennio
          antecedente la data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,   nonche'   specializzazioni   possedute   o
          particolari incarichi ricoperti; 
              2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  9,  l'anzianita'
          nella specializzazione di  direttore  delle  operazioni  di
          spegnimento  (DOS)  e,  a  parita'  di   anzianita'   nella
          specializzazione, la minore eta' anagrafica; 
              3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a),  la  frequenza
          dello specifico corso di formazione per lo  svolgimento  di
          attivita' di ordine pubblico in assetto e  la  minore  eta'
          anagrafica; 
              4) per le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  delle
          attivita' a  cui  provvede  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  11,
          l'impiego  presso  unita'   amministrative,   contabili   e
          logistiche dell'Ispettorato generale  del  Corpo  forestale
          dello Stato; 
                c) qualora, in base ai criteri sopra specificati,  le
          unita' assegnate alle Amministrazioni di  cui  al  comma  1
          siano in numero inferiore ai  contingenti  stabiliti  nella
          tabella A, tenendo altresi' conto,  fino  alla  concorrenza
          dei medesimi contingenti, delle  attivita'  svolte  in  via
          prevalente negli ultimi cinque anni. 
              3. Nello stesso termine di cui  al  comma  2,  ai  fini
          della  determinazione  del  contingente  limitato  di   cui
          all'articolo 8, comma  1,  lettera  a),  numero  2),  della
          legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          ricognizione dei  posti  disponibili  e  tenuto  conto  del
          rispettivo fabbisogno,  sono  individuate,  preferibilmente
          tra   quelle   che   svolgono   funzioni   attinenti   alle
          professionalita'   del   personale   da   ricollocare,   le
          Amministrazioni statali, verso le quali  e'  consentito  il
          transito di cui al comma 4, con conseguente attribuzione al
          personale interessato dell'assegno ad personam di cui  allo
          stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero  2),  ultimo
          periodo della legge. Con il medesimo decreto sono  definiti
          i criteri da applicare alle procedure  di  mobilita'  e  le
          tabelle  di  equiparazione.  Con  successivo  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  con  le
          medesime  modalita'  di  cui   al   primo   periodo,   sono
          individuate  le  risorse  finanziarie  da  trasferire  alle
          amministrazioni destinatarie. 
              4. Il personale del Corpo forestale  dello  Stato,  nei
          venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al  comma  3,
          primo periodo, puo' presentare domanda per il  transito  in
          altra amministrazione statale tra  quelle  individuate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3, primo periodo, e con le  modalita'  ivi  indicate.
          Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso  di
          mancato accoglimento  della  stessa,  si  intende  rimanere
          assegnati all'Amministrazione di  destinazione  individuata
          con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal  caso,  il
          mancato   accoglimento   della   domanda    determina    la
          definitivita' del provvedimento di assegnazione. In caso di
          mancata     indicazione     per     rimanere      assegnato
          all'Amministrazione    di    destinazione,    il    mancato
          accoglimento della domanda determina gli effetti di cui  al
          comma 6. 
              5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  e  al  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali compete, a decorrere  dall'effettivo
          transito, l'assegno ad  personam  di  cui  all'articolo  8,
          comma 1, lettera  a),  numero  2),  ultimo  periodo,  della
          legge. 
              6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016,  il
          personale che ha presentato la domanda di cui al  comma  4,
          non sia stato ricollocato in altra amministrazione  statale
          tra quelle  individuate  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo,  e
          non abbia optato per la riassegnazione ai sensi  del  comma
          4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto  con
          le organizzazioni sindacali,  a  definire  altre  forme  di
          ricollocazione. In caso di mancato  ulteriore  assorbimento
          entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale  cessa  di
          appartenere al comparto  sicurezza  e  difesa  e  nei  suoi
          confronti si applicano le  disposizioni  dell'articolo  33,
          comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Al
          personale  ricollocato  ai  sensi  del  presente  comma  e'
          attribuito il trattamento economico previsto  dall'articolo
          30, comma 2-quinquies, del citato  decreto  legislativo  n.
          165 del 2001. 
              7.  Qualora,  successivamente   ai   provvedimenti   di
          assegnazione di cui ai commi 2 e  4,  secondo  periodo,  il
          numero  delle  unita'  di  personale   trasferito   risulti
          inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del
          comma 1, si puo' ricorrere esclusivamente: 
              a)  alle  risorse   finanziarie   corrispondenti   alle
          facolta'  assunzionali  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di
          quelle indicate in nota alla tabella A di cui al  comma  1.
          La ripartizione di tali facolta' assunzionali e' effettuata
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentiti i ministri interessati; 
              b)  ai  risparmi  di  spesa  corrispondenti  al   minor
          trattamento economico spettante al personale transitato  ai
          sensi del comma 4, accertati mediante decreto del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          destinati alle amministrazioni interessate sulla base della
          ripartizione prevista dal presente comma. 
              8. Le residue quote delle dotazioni organiche  indicate
          nella tabella A  di  cui  al  comma  1,  eventualmente  non
          interessate  dall'applicazione  del  comma  7,  sono   rese
          indisponibili sino  al  verificarsi  della  cessazione  dal
          servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6. 
              9. Con decreto emanato annualmente dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   ministri
          interessati,    sono    accertate    e    assegnate    alle
          amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni
          previste a legislazione vigente in relazione alle quote  di
          dotazioni organiche indisponibili di cui  al  comma  8,  le
          risorse finanziarie che  si  rendono  disponibili  all'atto
          delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8,
          nonche' definite le modalita' di  attuazione  dello  stesso
          comma per l'individuazione  delle  dotazioni  organiche  da
          rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie  che
          si  rendono  disponibili  all'atto  delle  cessazioni   dal
          servizio previste al comma 8,  sono  destinate  secondo  le
          modalita' previste dal successivo comma 10. 
              10. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numero  3,  della  legge,  le  risorse
          finanziarie  corrispondenti  ai  risparmi  di   spesa   non
          utilizzati  ai  sensi  del  comma  7,  lettera   b),   sono
          destinati, nella misura del 50  per  cento,  all'attuazione
          della revisione dei ruoli delle forze  di  polizia  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge. 
              11. In relazione alle eventuali modifiche  che  possono
          intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la  tabella
          A  di  cui  al  comma  1  e'  aggiornata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 155 dell'articolo
          3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004): 
              "Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici) 
              1. - 154. Omissis 
              155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  12  maggio
          1995, n.  196,  con  quelle  del  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori  ai  sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
          per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e  122
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da  destinare  a
          provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli  e
          delle carriere del personale non direttivo e non  dirigente
          delle Forze armate  e  delle  Forze  di  polizia.  (87)  E'
          altresi' autorizzata la spesa di 944.958  euro  per  l'anno
          2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di  1.576.400  euro
          annui  a  decorrere  dall'anno   2018,   da   destinare   a
          provvedimenti    normativi    diretti    all'equiparazione,
          nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione  di
          carriera e nel  trattamento  giuridico  ed  economico,  del
          personale direttivo del Corpo di polizia  penitenziaria  ai
          corrispondenti ruoli direttivi della Polizia  di  Stato  di
          cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In  ogni
          caso, restano ferme le disposizioni di cui  all'articolo  8
          della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   9-bis
          dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 66. Turn over 
              1. - 9. Omissis. 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo degli articoli  703  e  2199  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              "Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Nei concorsi  relativi  all'accesso  nelle  carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono
          cosi determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              f). 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
              3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco." 
              "Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia 
              1. Nel  rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in
          materia di  assunzioni  del  personale  e  fatte  salve  le
          riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
          comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
          al 31 dicembre 2015, in deroga  all'articolo  703,  per  il
          reclutamento del personale nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile e militare,  i  posti
          messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
          programmazione    quinquennale    scorrevole    predisposta
          annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
          trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della  difesa,
          sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un  anno
          o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
          congedo, in possesso dei requisiti previsti dai  rispettivi
          ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
                a) una parte e' immessa direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
                b) la restante parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia,  ai  sensi  dell'articolo  703,   per   l'accesso,
          mediante concorso pubblico, nelle carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia, nonche'  per  la  parte  restante,  nella
          misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale in servizio e nella  misura  del  30  per  cento  a
          favore dei volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  in
          congedo ovvero in  ferma  quadriennale  in  servizio  o  in
          congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
          ferma prefissata quadriennale gia' vincitori  di  concorso.
          Gli eventuali posti relativi ai  volontari,  non  ricoperti
          per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno. 
              7-quater.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nella
          carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
          ai  posti  destinati  ai  carabinieri  da   formare   nelle
          specializzazioni   relative   alla   sicurezza   e   tutela
          ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo
          708, comma 1-bis, la riserva  a  favore  dei  volontari  in
          ferma prefissata delle Forze armate e' determinata: 
                a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento; 
                b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella  misura
          del 45 per cento.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   365
          dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              "365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              a) determinazione, per l'anno 2017 e  a  decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a  carico
          del bilancio dello Stato per la  contrattazione  collettiva
          relativa   al   triennio    2016-2018    in    applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico; 
              b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
          2018, del  finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione  vigente,  nell'ambito
          delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi  di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
          enti pubblici non economici e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
          a  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
          particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
          fabbisogni, nei limiti delle vacanze  di  organico  nonche'
          nel rispetto dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,  n.  125.  Le   assunzioni   sono
          autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.". 
              La legge 5 aprile 1985, n. 124 recante  "  Disposizioni
          per l'assunzione  di  manodopera  da  parte  del  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87. 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
          legislativo n. 177 del 2016, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  13.   Trasferimento   di   risorse   logistiche,
          strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e finanze  e  degli  altri  Ministri
          interessati,   da   adottarsi   entro    sessanta    giorni
          dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   sono
          individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in  uso
          ascritti al demanio o  al  patrimonio  indisponibile  dello
          Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali,  gli  apparati,
          le  infrastrutture  e  ogni  altra  pertinenza  del   Corpo
          forestale dello Stato  che  sono  trasferiti  all'Arma  dei
          carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  alla
          Polizia di Stato e al Corpo della  guardia  di  finanza,  e
          sono stabilite le relative modalita' di trasferimento. 
              1-bis. Gli alloggi di servizio  connessi  all'incarico,
          ove  esistenti  nelle  strutture  in   uso   all'Arma   dei
          carabinieri per le  esigenze  di  cui  all'articolo  7  del
          presente decreto sono attribuiti al personale dell'Arma dei
          carabinieri impiegato in tali strutture per tali  esigenze.
          Possono   essere    concessi    temporaneamente,    qualora
          disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto
          a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985,  n.
          124, addetto alle medesime strutture. 
              2.  All'esito  delle  procedure  di  trasferimento  del
          personale del Corpo forestale dello  Stato,  le  pertinenti
          risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          destinate   al   trattamento   economico   del    personale
          interessato  sono  trasferite  ai  relativi   capitoli   di
          bilancio delle amministrazioni statali competenti. 
              3.  Al   fine   di   garantire   la   continuita'   nel
          perseguimento dei compiti gia' svolti dal  Corpo  forestale
          dello Stato, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato, con propri decreti: 
              a) ad apportare le occorrenti  variazioni  di  bilancio
          per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali, ai relativi  capitoli  di  bilancio
          delle  Amministrazioni  statali  competenti  ai   fini   di
          consentire lo svolgimento delle  attivita'  preliminari  al
          trasferimento del Corpo forestale dello Stato; 
              b)  a  provvedere  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
          programmi degli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          di cui agli articoli 7,  9,  10  e  11  in  relazione  alle
          funzioni,  ai  compiti  e  alle   attivita'   alle   stesse
          trasferiti, delle somme versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici  in  virtu'
          di accordi  di  programma,  convenzioni  e  intese  per  il
          raggiungimento di finalita'  comuni  in  materia  di  lotta
          contro   gli   incendi   boschivi,   sicurezza    pubblica,
          monitoraggio e protezione  dell'ambiente,  divulgazione  ed
          educazione  ambientale  e  tutela  delle  riserve  naturali
          statali gia' affidate al Corpo medesimo,  ivi  compresa  la
          salvaguardia  della  biodiversita'  anche   attraverso   la
          vivaistica sperimentale per la conservazione delle  risorse
          genetiche forestali nazionali. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
          riassegnazione  ai  pertinenti  programmi  dello  stato  di
          previsione del Ministero della difesa delle  somme  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato: 
              a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
          nonche' dai corrispondenti organismi pagatori  regionali  a
          titolo  di  rimborso  all'  Arma  dei  carabinieri  per   i
          controlli  effettuati   ai   sensi   del   Regolamento   n.
          907/2014/UE; 
              b) dalla Cassa depositi  e  prestiti  s.p.a.  a  valere
          sulle somme gia' di pertinenza del  Corpo  forestale  dello
          Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa
          con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, ha facolta' di stipulare, nelle materie  oggetto
          delle funzioni gia' svolte dal Corpo forestale dello  Stato
          e   trasferite   all'Arma   dei   carabinieri,   specifiche
          convenzioni con le regioni  per  l'affidamento  di  compiti
          propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro
          approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              6.  II  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574  (Norme
          di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la   regione
          Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
          e  della  lingua  ladina  nei  rapporti  con  la   pubblica
          amministrazione e nei procedimenti giudiziari): 
              "Art. 33. 1. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
          norme del presente decreto da parte delle Forze di  polizia
          indicate all'articolo 16 della legge  1°  aprile  1981,  n.
          121, nel reclutamento del personale deve essere  riservata,
          in  base  al  fabbisogno  di   personale   occorrente   per
          l'espletamento dei compiti di  istituto,  una  aliquota  di
          posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
          lingua  italiana  e  di  quella  tedesca.  Tale   requisito
          risulta,   per   ciascun   livello,   dal   possesso    del
          corrispondente  attestato  previsto  dall'articolo  4   del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
          752, e successive modificazioni. Ai suddetti candidati  non
          e' richiesto il requisito di cui all'articolo 2199, commi 1
          e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              2. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata
          la disposizione dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono  destinati
          nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
          aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
          ad altra sede se non a domanda o per motivate  esigenze  di
          servizio,  fermo  quanto  previsto  dall'articolo   3   del
          presente decreto. 
              4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma  1,
          per il personale destinato a prestare servizio in provincia
          di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
          linguistica  alle  prove  d'esame  per   il   conseguimento
          dell'attestato di cui al comma 1. 
              5. Il  Ministero  dell'interno  seguira'  la  direttiva
          politica di mantenere in provincia di Bolzano  i  cittadini
          dei  diversi  gruppi  linguistici   della   provincia   che
          entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
          eventuali sanzioni disciplinari individuali che  comportino
          il trasferimento.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  18
          della legge 15/12/1990, n.  395  recante  "Ordinamento  del
          Corpo di  polizia  penitenziaria",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  18.   Disposizioni   relative   all'obbligo   di
          residenza  e  casi  di   permanenza   in   caserma   o   di
          reperibilita'. 
              1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve
          risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il  reparto
          cui e' destinato. 
              2. Il capo dell'ufficio o il  direttore  dell'istituto,
          per rilevanti ragioni, puo' autorizzare il  dipendente  che
          ne faccia richiesta a risiedere altrove,  quando  cio'  sia
          conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro
          suo dovere. 
              3. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta
          all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato. 
              4. Il personale del Corpo ha facolta' di pernottare  in
          caserma  a  titolo   gratuito,   compatibilmente   con   la
          disponibilita' di locali. 
              5. Per esigenze relative all'ordine ed alla  sicurezza,
          il direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento
          motivato, sentito il comandante del reparto, che  tutto  il
          personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o
          assicuri   la    reperibilita'    per    l'intera    durata
          dell'esigenza. 
              6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare
          nell'alloggio di servizio, del quale  usufruisce  a  titolo
          gratuito. 
              7.  Il  comandante  del  reparto  che  non   usufruisce
          dell'alloggio    di    servizio    deve    assicurare    la
          reperibilita'.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1094  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1094 Attribuzione dei gradi di vertice 
              1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato  Capo  di
          stato maggiore della difesa  e'  promosso,  con  decorrenza
          dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio. 
              2. La promozione al grado di generale o ammiraglio puo'
          essere conferita esclusivamente  all'ufficiale  generale  o
          ammiraglio di cui al comma 1. 
              3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi  di
          stato  maggiore  della  difesa  o  di  Forza   armata,   il
          Comandante  generale  dell'Arma  dei   carabinieri   e   il
          Segretario generale del Ministero della Difesa,  durano  in
          carica tre anni senza possibilita' di proroga o rinnovo. Al
          termine del mandato, qualora il personale, di cui al  primo
          periodo, non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti  per
          il grado, puo' esserne disposto, a domanda, il collocamento
          in congedo da equiparare a tutti gli effetti a  quello  per
          raggiungimento dei limiti di eta', con  riconoscimento,  in
          aggiunta  a  qualsiasi  altro   istituto   spettante,   del
          trattamento pensionistico e dell'indennita'  di  buonuscita
          che sarebbero spettati in caso di  permanenza  in  servizio
          fino al limite di  eta',  compresi  gli  eventuali  aumenti
          periodici e i passaggi di classe di stipendio. 
              4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui  al  comma
          3,  se  raggiunti  dai  limiti  di  eta',  sono  richiamati
          d'autorita' fino al termine del mandato.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  616  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art.  616.  Fondo  per  l'efficienza  dello  strumento
          militare 
              1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
          e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
          con particolare riguardo alla tenuta  in  efficienza  dello
          strumento militare, mediante  interventi  di  sostituzione,
          ripristino e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
          mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,  equipaggiamenti
          e  scorte,  assicurando   l'adeguamento   delle   capacita'
          operative e dei livelli di efficienza  ed  efficacia  delle
          componenti  militari,  anche  in  funzione  delle  missioni
          internazionali. 
              2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi',  alimentato
          con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da  Stati  od
          organizzazioni  internazionali,  ivi  compresi  i  rimborsi
          corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,  quale
          corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni  rese
          dalle Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle  missioni
          internazionali. A tale fine non si  applica  l'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              3. Il Ministro della difesa e' autorizzato  con  propri
          decreti, da comunicare al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  23
          aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di
          finanza), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  4.  Il  Comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza e' scelto fra  i  generali  di  Corpo  d'armata  in
          servizio  permanente  effettivo  del   medesimo   Corpo   o
          dell'Esercito ed e' nominato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della difesa. 
              Il Comandante generale presiede a  tutte  le  attivita'
          concernenti l'organizzazione, il  personale,  l'impiego,  i
          servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e  gli
          impianti della Guardia di finanza. Prende accordi  con  gli
          stati maggiori delle Forze armate per quanto e'  necessario
          in relazione all'addestramento militare e al  concorso  dei
          reparti del Corpo  alle  operazioni  militari  in  caso  di
          emergenza.  Ha  rapporti  col   Comandante   generale   dei
          carabinieri, col Capo della polizia e con tutti  gli  altri
          organi  centrali  dell'Amministrazione  dello   Stato   per
          assicurare il coordinamento con essi  dell'attivita'  della
          Guardia di finanza. 
              Il Comandante  generale  e'  coadiuvato  nell'esercizio
          delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di  assenza  o
          d'impedimento,  dal  Comandante  in  seconda,  che  attende
          anche, in particolare, alla trattazione  degli  affari  che
          gli vengono delegati dal Comandante generale. 
              Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a
          tre  anni  e  non  e'  prorogabile  ne'   rinnovabile.   Il
          Comandante generale, qualora nel corso del  triennio  debba
          cessare   dal    servizio    permanente    effettivo    per
          raggiungimento  dei   limiti   di   eta',   e'   richiamato
          d'autorita' fino al termine del  mandato.  Al  termine  del
          mandato  e'  disposto  il  collocamento   in   congedo   da
          equiparare a tutti gli effetti a quello per  raggiungimento
          dei limiti di eta',  con  applicazione  delle  disposizioni
          dell'articolo 6, comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo  8  maggio   2001,   n.   215,   o   successive
          modificazioni.". 
              La legge 9 marzo 1971, n. 98 recante  "Provvidenze  per
          il personale dipendente da organismi militari operanti  nel
          territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica"
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77. 
              - Si riporta il testo dei commi 100 e 101 dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "100. Al fine di favorire l'assunzione nelle  pubbliche
          amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge  9
          marzo 1971, n. 98,  che,  come  personale  civile,  abbiano
          prestato servizio continuativo, per  almeno  un  anno  alla
          data del 31 dicembre 2006,  alle  dipendenze  di  organismi
          militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli
          Stati esteri che ne fanno parte,  operanti  sul  territorio
          nazionale, che siano stati  licenziati  in  conseguenza  di
          provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi
          militari degli organismi  medesimi  adottati  entro  il  31
          dicembre  2006,   e'   istituito,   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con  una
          dotazione di 7,250 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere
          disposte  nei  limiti  delle  disponibilita'  del  predetto
          fondo. 
              101. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono fissati i criteri e le  procedure  per
          l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonche' per
          l'assegnazione    delle    risorse     finanziarie     alle
          amministrazioni interessate.". 
              - Si riporta il testo del  comma  482  dell'articolo  1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni  dei
          cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971,  n.  98,
          che,  come  personale  civile,  abbiano  prestato  servizio
          continuativo, per almeno un anno alla data del  31  ottobre
          2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunita'
          atlantica, o di quelli dei  singoli  Stati  esteri  che  ne
          fanno parte, operanti sul territorio nazionale,  che  siano
          stati  licenziati  in  conseguenza  di   provvedimenti   di
          soppressione o riorganizzazione delle basi  militari  degli
          organismi medesimi adottati  entro  il  31  dicembre  2017,
          avviene,  nei  limiti  delle  dotazioni   organiche   delle
          amministrazioni riceventi, con le  modalita'  previste  dal
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
          gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
          3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma
          101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione
          prioritaria agli  uffici  giudiziari  del  Ministero  della
          giustizia collocati nel territorio provinciale o  regionale
          dell'organismo militare. Le assunzioni di cui  al  presente
          comma sono finanziate con  le  risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007,  la
          cui dotazione e'  incrementata  di  1  milione  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al  presente
          comma   possono   essere   disposte   nei   limiti    delle
          disponibilita' del predetto fondo.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  616  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art.  616.  Fondo  per  l'efficienza  dello  strumento
          militare 
              1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
          e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
          con particolare riguardo alla tenuta  in  efficienza  dello
          strumento militare, mediante  interventi  di  sostituzione,
          ripristino e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
          mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,  equipaggiamenti
          e  scorte,  assicurando   l'adeguamento   delle   capacita'
          operative e dei livelli di efficienza  ed  efficacia  delle
          componenti  militari,  anche  in  funzione  delle  missioni
          internazionali. 
              2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi',  alimentato
          con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da  Stati  od
          organizzazioni  internazionali,  ivi  compresi  i  rimborsi
          corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,  quale
          corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni  rese
          dalle Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle  missioni
          internazionali. A tale fine non si  applica  l'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              3. Il Ministro della difesa e' autorizzato  con  propri
          decreti, da comunicare al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.".