(( Art. 7-bis 
 
Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo  di
                        polizia penitenziaria 
 
  1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in
un numero non superiore a 55 posti. Con il  medesimo  regolamento  si
provvede,  altresi',  alla  modifica  delle   tabelle   allegate   al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
settembre 2006, n. 276. 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  non  comporta  riduzione
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per  gli  effetti
della medesima disposizione, sono conseguentemente  rideterminate  le
piante organiche del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
assegnato agli istituti penitenziari. 
  3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le
funzioni, il regime  di  progressione  in  carriera,  il  trattamento
economico e lo stato giuridico in conformita' a quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276. 
  4. Gli orchestrali  ritenuti  non  piu'  idonei  per  la  parte  di
appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni  disposte  a  norma
del decreto del Presidente della Repubblica n.  276  del  2006,  sono
immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi
alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Omissis. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre
          2006, n. 276 recante "Regolamento concernente  disposizioni
          relative  alla  banda  musicale  del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  7  novembre
          2006, n. 259.