Art. 7 Disposizioni specifiche per la fornitura di gas di petrolio liquefatto per il trasporto. Sezione d) del Quadro Strategico Nazionale (Riferimento al considerando 7 della direttiva 2014/94/UE) 1. Al fine di promuovere la diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto per il trasporto stradale, nella sezione d) del Quadro Strategico Nazionale sono individuati i criteri indicativi per favorire l'uniformita' della penetrazione delle infrastrutture di distribuzione. 2. Al fine di promuovere la diffusione del gas di petrolio liquefatto per la propulsione delle unita' da diporto, nella sezione d) del Quadro Strategico Nazionale sono individuati i requisiti minimi per la realizzazione delle infrastrutture di distribuzione.