Art. 7 
 
Violazione degli obblighi in  materia  di  informazioni  nutrizionali
              derivanti dall'articolo 7 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  fatta  eccezione  per  la
pubblicita' generica, l'operatore  del  settore  alimentare  che  non
fornisce l'etichettatura nutrizionale,  di  cui  all'articolo  7  del
regolamento, degli alimenti sui  quali  e'  formulata  un'indicazione
nutrizionale o sulla salute e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse.