Art. 7 
 
Raccordo con il sistema di istruzione e  formazione  professionale  e
  Rete Nazionale delle scuole professionali 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono  definiti  i  criteri  generali  per  favorire  il
raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di
istruzione e formazione professionale  e  per  la  realizzazione  dei
percorsi di cui all'articolo 4, comma 4. 
  2. Nel rispetto dei  criteri  di  cui  al  comma  1,  le  modalita'
realizzative dei percorsi di  cui  all'articolo  4  sono  definite  a
livello regionale  attraverso  appositi  accordi  tra  la  regione  e
l'Ufficio scolastico regionale,  nel  rispetto  dell'esercizio  delle
competenze  esclusive  delle  regioni  in  materia  di  istruzione  e
formazione professionale. 
  3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il  permanente  raccordo
con il  mondo  del  lavoro,  l'aggiornamento  periodico,  nel  limite
fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi  di  studio  e  dei
profili di uscita di  cui  all'articolo  3,  nonche'  allo  scopo  di
rafforzare gli interventi di supporto alla transizione  dalla  scuola
al lavoro, diffondere e sostenere  il  sistema  duale  realizzato  in
alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, e'  istituita  la  «Rete
nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di
cui fanno parte, nel rispetto della loro  diversa  identita'  e  pari
dignita', le istituzioni scolastiche statali o paritarie che  offrono
percorsi di  istruzione  professionale  e  le  istituzioni  formative
accreditate sulla base dei livelli essenziali  delle  prestazioni  di
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
  4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  legislativo,  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e  le  modalita'  per
l'organizzazione e il funzionamento della Rete. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 3, la Rete si raccorda  con  la
«Rete nazionale dei servizi per  le  politiche  del  lavoro»  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 150. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, si vedano note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: 
              «Art. 1 (Rete Nazionale dei servizi  per  le  politiche
          del lavoro). - (Omissis). 
              2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'
          costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: 
                a) l'Agenzia Nazionale per le  Politiche  Attive  del
          Lavoro, di cui all'articolo  4  del  presente  decreto,  di
          seguito denominata «ANPAL»; 
                b) le strutture regionali per le Politiche Attive del
          Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto; 
                c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di
          incentivi e strumenti a sostegno del reddito; 
                d) l'INAIL, in relazione alle competenze  in  materia
          di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
          con disabilita' da lavoro; 
                e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  i  soggetti
          autorizzati   allo   svolgimento   delle    attivita'    di
          intermediazione  ai  sensi  dell'articolo  6  del  medesimo
          decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per
          il lavoro ai sensi dell'articolo 12; 
                f)  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
          continua di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388; 
                g) i fondi bilaterali di cui all'articolo  12,  comma
          4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
                h)  l'Istituto  per  lo  sviluppo  della   formazione
          professionale  dei  lavoratori  (ISFOL)  e  Italia   Lavoro
          S.p.A.; 
                i) il sistema delle Camere di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di
          scuola secondaria di secondo grado. 
              (Omissis)».