Art. 7 Libri di testo e strumenti didattici 1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto gia' garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di dispositivi digitali per le studentesse e gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli enti locali. 3. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilita' diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 156, comma 1, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Art. 156 (Fornitura gratuita libri di testo). - 1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1». - Si riporta il testo dall'art. 27 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448: «Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche' alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni. 2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera b), della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle universita' si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) - (Omissis); b) la dotazione alle scuole e alle universita' di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; (Omissis).». - Per il testo dell'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si vedano le note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 258, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' di assegnazione e di erogazione dello stesso».