Art. 7 Funzioni e compiti degli Enti locali 1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parita' scolastica e favorendone la qualificazione; b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilita' e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; c) realizzano attivita' di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio; d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12; e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarieta' della rete dei servizi e delle strutture educative; f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; g) definiscono le modalita' di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilita' educativa; h) facilitano iniziative ed esperienze di continuita' del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.