Art. 7 
 
                  Piano educativo individualizzato 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,
dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte  le
seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole  «Servizio
sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche». 
  2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: 
    a) e'  elaborato  e  approvato  dai  docenti  contitolari  o  dal
consiglio di  classe,  con  la  partecipazione  dei  genitori  o  dei
soggetti  che  ne  esercitano  la   responsabilita',   delle   figure
professionali   specifiche   interne   ed   esterne   all'istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e  con  la  bambina  o  il
bambino, l'alunna o  l'alunno,  la  studentessa  o  lo  studente  con
disabilita'  nonche'  con  il  supporto  dell'unita'  di  valutazione
multidisciplinare; 
    b) tiene conto della certificazione di disabilita' e del  Profilo
di funzionamento; 
    c) individua strumenti, strategie e modalita' per  realizzare  un
ambiente di apprendimento nelle  dimensioni  della  relazione,  della
socializzazione,     della      comunicazione,      dell'interazione,
dell'orientamento e delle autonomie; 
    d)  esplicita  le  modalita'  didattiche  e  di  valutazione   in
relazione alla programmazione individualizzata; 
    e)  definisce   gli   strumenti   per   l'effettivo   svolgimento
dell'alternanza  scuola-lavoro,  assicurando  la  partecipazione  dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 
    f) indica le modalita'  di  coordinamento  degli  interventi  ivi
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; 
    g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di  riferimento,
a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della  persona.  Nel
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento
fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola
di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 
    h)  e'  soggetto  a  verifiche  periodiche  nel  corso  dell'anno
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli  obiettivi  e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.