Art. 7 
 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole:  "agli  appalti  aggiudicati"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati". 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 14 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  14  (Appalti   e   concorsi   di   progettazione
          aggiudicati   o   organizzati   per   fini   diversi    dal
          perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio
          di un'attivita' in un Paese terzo). -  1.  Le  disposizioni
          del  presente  codice  non  si  applicano  agli  appalti  e
          concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per  scopi
          diversi dal  perseguimento  delle  attivita'  di  cui  agli
          articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali  attivita'
          in un Paese terzo, in circostanze  che  non  comportino  lo
          sfruttamento materiale di una rete o di un'area  geografica
          all'interno  dell'Unione  europea,   e   ai   concorsi   di
          progettazione organizzati a tali fini. 
              2. Gli enti aggiudicatori comunicano  alla  Commissione
          europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita'  che
          considerano escluse in virtu' del comma 1, nei  termini  da
          essa  indicati,  evidenziando  nella  comunicazione   quali
          informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 
              3. Le disposizioni del presente codice non si applicano
          comunque alle categorie di attivita' oggetto degli  appalti
          di cui al comma 1  considerati  esclusi  dalla  Commissione
          europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea.".