Art. 7 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      19 novembre 2008, n. 195 
 
  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1,  comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
"definite dall'articolo 1, comma 1, lettera d)". 
  b) all'articolo  1,  comma  1,  lettera  e)  le  parole:  «definite
dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «definite dall'articolo
2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e
successive modificazioni»; 
  c) all'articolo 2, comma 1, dopo le  parole:  «di  cui  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231,» sono inserite le seguenti:  «e
successive modificazioni»; 
  d) all'articolo 5,  comma  4,  le  parole:  «  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 9, commi 3 e  4  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti:  «Resta  fermo
quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  e
successive modificazioni in materia di collaborazione  e  scambio  di
informazioni e cooperazione internazionale»; 
  e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Sanzioni). - 1. La violazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3 e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria,
con un minimo di 300 euro: 
  a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di
trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui  all'articolo  3,
se tale valore non e' superiore a 10.000 euro; 
  b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito  o  che
si tenta di trasferire in  eccedenza  rispetto  alla  soglia  di  cui
all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10.000 euro. 
  2. Nel  caso  in  cui  la  violazione  consista  nell'aver  fornito
informazioni inesatte o incomplete  e  la  differenza  tra  l'importo
trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il
minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e b) del  comma
1, e' pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si  tenta  di
trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3. 
  3. Nei casi di  cui  al  comma  2,  ai  fini  della  determinazione
dell'entita'  della  sanzione,  l'amministrazione  procedente  terra'
conto  dell'entita'  dell'importo  trasferito  o  che  si  tenta   di
trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui  all'articolo  3,
dell'entita'  dell'importo  non  dichiarato  in  termini  assoluti  e
percentuali, nonche' delle precedenti violazioni  accertate  relative
alle medesime disposizioni. 
  4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative  di  cui
al comma 1, si applicano l'articolo  23,  commi  1  e  3,  l'articolo
23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148.»; 
  g) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La
Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono
al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno,
relazioni  analitiche  sulle  attivita'  rispettivamente  svolte  per
prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.»; 
  h) all'articolo 10, al comma 3 le parole: «dall'articolo  5,  comma
3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5 del  decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»; 
  i) all'articolo 10, al comma 4 le parole: «dell'articolo  5,  comma
1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  28/6/2017,  n.
149 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.