Art. 7 
 
 
                 Domanda di accesso all'APE sociale 
 
  1. La domanda di APE  sociale  e'  presentata  alla  sede  INPS  di
residenza dell'interessato. 
  2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal  primo  giorno  del
mese successivo a quello di presentazione della domanda  di  accesso,
alla maturazione di tutti i requisiti  e  le  condizioni  previste  e
all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4,  e  fino
al conseguimento  dell'eta'  anagrafica  prevista  per  l'accesso  al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24,  comma
6, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole
domande presentate entro il 30 novembre  2017,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 2, l'APE sociale  e'  corrisposta  con  decorrenza
dalla  data  di  maturazione  delle  condizioni  e,   comunque,   con
decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. 
  4. Le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di  spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di  462  milioni
di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno  2021,  di
83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per  l'anno
2023. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'art. 24, comma 6, del decreto-legge n. 201  del
          2011, si veda nelle note alle premesse.