Art. 7 
 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  «del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  previa  intesa  in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  L'assemblea  della
societa' a controllo pubblico, con delibera motivata con  riguardo  a
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle
esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione  composto  da  tre  o
cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo  previsti  dai  paragrafi  5  e  6  della
sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.
La  delibera  e'  trasmessa  alla  sezione  della  Corte  dei   conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.»; 
    c) al comma 6, primo periodo, le parole: «, sentita la Conferenza
unificata per i profili di competenza» sono soppresse; dopo il  primo
periodo, e' inserito il seguente: «Per le societa' controllate  dalle
regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al  primo  periodo  e'
adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 11 (Organi amministrativi e  di  controllo  delle
          societa' a controllo pubblico). - 1.  Salvi  gli  ulteriori
          requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
          amministrativi e  di  controllo  di  societa'  a  controllo
          pubblico devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita',
          professionalita' e  autonomia  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Resta  fermo  quanto
          disposto dall'art. 12  del  decreto  legislativo  8  aprile
          2013, n. 39, e dall'art. 5, comma 9,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              2. L'organo amministrativo delle societa'  a  controllo
          pubblico e' costituito,  di  norma,  da  un  amministratore
          unico. 
              3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con
          delibera motivata con  riguardo  a  specifiche  ragioni  di
          adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
          contenimento dei costi, puo' disporre che la  societa'  sia
          amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
          tre o cinque  membri,  ovvero  che  sia  adottato  uno  dei
          sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
          dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis  del  capo  V  del
          titolo V del libro V del  codice  civile.  La  delibera  e'
          trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente  ai
          sensi dell'art.  5,  comma  4,  e  alla  struttura  di  cui
          all'art. 15. 
              4. Nella scelta degli amministratori delle  societa'  a
          controllo  pubblico,  le  amministrazioni   assicurano   il
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  almeno
          nella  misura  di  un  terzo,  da  computare   sul   numero
          complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
          d'anno. Qualora la societa' abbia un organo  amministrativo
          collegiale,  lo  statuto  prevede  che  la   scelta   degli
          amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto  dei
          criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. 
              5.  Quando  la  societa'  a  controllo   pubblico   sia
          costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
          non e' consentito, in deroga all'art.  2475,  terzo  comma,
          del codice  civile,  prevedere  che  l'amministrazione  sia
          affidata, disgiuntamente o congiuntamente,  a  due  o  piu'
          soci. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, per  le  societa'  a  controllo  pubblico  sono
          definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
          al  fine  di  individuare  fino  a  cinque  fasce  per   la
          classificazione delle suddette societa'.  Per  le  societa'
          controllate dalle Regioni o dagli enti locali,  il  decreto
          di cui al  primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in
          Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia  e'
          determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
          al  quale  gli  organi  di  dette  societa'   devono   fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          titolari  e  componenti  degli  organi  di  controllo,   ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche  amministrazioni  o
          da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse  societa'
          verificano il rispetto del limite massimo  del  trattamento
          economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
          dipendenti fissato con il suddetto decreto.  Sono  in  ogni
          caso   fatte   salve   le   disposizioni   legislative    e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al  presente  comma.  Il
          decreto stabilisce altresi'  i  criteri  di  determinazione
          della parte variabile della remunerazione,  commisurata  ai
          risultati di bilancio raggiunti dalla  societa'  nel  corso
          dell'esercizio precedente. In caso  di  risultati  negativi
          attribuibili alla responsabilita'  dell'amministratore,  la
          parte variabile non puo' essere corrisposta. 
              7. Fino all'emanazione del decreto di cui  al  comma  6
          restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4,  comma
          4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135,  e  successive  modificazioni,  e  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
          166. 
              8.  Gli  amministratori  delle  societa'  a   controllo
          pubblico    non    possono    essere    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
          siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
          principio di onnicomprensivita' della  retribuzione,  fatto
          salvo il diritto alla copertura assicurativa e al  rimborso
          delle spese documentate, nel rispetto del limite  di  spesa
          di cui al comma 6, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i
          relativi   compensi   alla   societa'   di    appartenenza.
          Dall'applicazione del presente comma non  possono  derivare
          aumenti  della  spesa  complessiva  per  i  compensi  degli
          amministratori. 
              9. Gli statuti  delle  societa'  a  controllo  pubblico
          prevedono altresi': 
                a)  l'attribuzione  da   parte   del   consiglio   di
          amministrazione  di  deleghe  di   gestione   a   un   solo
          amministratore,  salva   l'attribuzione   di   deleghe   al
          presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; 
                b) l'esclusione della carica di vicepresidente  o  la
          previsione   che   la   carica   stessa   sia    attribuita
          esclusivamente  quale  modalita'  di   individuazione   del
          sostituto del presidente in caso di assenza o  impedimento,
          senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 
                c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza  o
          premi  di  risultato   deliberati   dopo   lo   svolgimento
          dell'attivita', e il divieto di  corrispondere  trattamenti
          di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; 
                d) il divieto di istituire organi diversi  da  quelli
          previsti dalle norme generali in tema di societa'. 
              10. E'  comunque  fatto  divieto  di  corrispondere  ai
          dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita'  o
          trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto  a
          quelli  previsti  dalla  legge   o   dalla   contrattazione
          collettiva ovvero di  stipulare  patti  o  accordi  di  non
          concorrenza, anche  ai  sensi  dell'art.  2125  del  codice
          civile. 
              11. Nelle societa'  di  cui  amministrazioni  pubbliche
          detengono  il  controllo  indiretto,  non   e'   consentito
          nominare, nei consigli di amministrazione  o  di  gestione,
          amministratori della  societa'  controllante,  a  meno  che
          siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
          continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza  di
          rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
          comprovate competenze tecniche degli  amministratori  della
          societa'   controllante   o   di    favorire    l'esercizio
          dell'attivita' di direzione e coordinamento. 
              12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa'
          a controllo pubblico e che sono al tempo stesso  componenti
          degli organi di amministrazione della societa' con  cui  e'
          instaurato  il  rapporto  di  lavoro,  sono  collocati   in
          aspettativa non retribuita e  con  sospensione  della  loro
          iscrizione  ai  competenti  istituti  di  previdenza  e  di
          assistenza,  salvo  che  rinuncino  ai  compensi  dovuti  a
          qualunque titolo agli amministratori. 
              13. Le societa' a controllo pubblico limitano  ai  casi
          previsti  dalla  legge  la  costituzione  di  comitati  con
          funzioni consultive o di proposta.  Per  il  caso  di  loro
          costituzione, non  puo'  comunque  essere  riconosciuta  ai
          componenti   di   tali   comitati   alcuna    remunerazione
          complessivamente superiore al 30  per  cento  del  compenso
          deliberato  per  la  carica   di   componente   dell'organo
          amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
          professionale e all'entita' dell'impegno richiesto. 
              14.  Restano  ferme  le  disposizioni  in  materia   di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui  al
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
              15. Agli organi di amministrazione  e  controllo  delle
          societa' in house si applica  il  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 1994, n. 444. 
              16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma  non  a
          controllo  pubblico,  l'amministrazione  pubblica  che  sia
          titolare di una partecipazione pubblica superiore al  dieci
          per  cento  del  capitale  propone  agli  organi  societari
          l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai  commi
          6 e 10.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   9   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.».