Art. 7 Clausola di mutuo riconoscimento 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.