Art. 7 
 
                  Emittenti a carattere comunitario 
 
  1. L'ammontare annuo dello stanziamento  destinato  alle  emittenti
comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' ripartito
secondo i criteri e le aliquote sotto riportate: 
    a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari  ammessi:  50
per cento 
    b) in proporzione  al  punteggio  attribuito  esclusivamente  con
riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento; 
  2.  Nell'ambito  dell'istruttoria  per  la  predisposizione   delle
graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa  alle
emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entita' delle risorse
risultanti dalla ripartizione di cui al comma  1,  calcola  la  parte
fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma  1,  lettera
a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera
proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna  emittente  l'importo
di cui al comma 1, lettera b). 
  3. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive
a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere  programmi  di
televendite per  una  durata  giornaliera  non  superiore  a  novanta
minuti.