Art. 7 
 
            Modifiche in materia di rogatorie all'estero 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 727 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere). -  1.
Le   richieste   di   assistenza   giudiziaria   per   comunicazioni,
notificazioni  e  per  attivita'  di  acquisizione  probatoria   sono
trasmesse al Ministro della giustizia il quale  provvede  all'inoltro
all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro
comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la  data
di ricezione della domanda. 
  2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione
europea, ovvero le  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea,
prevedono l'intervento del  Ministro  della  giustizia,  questi  puo'
disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta
di assistenza giudiziaria nei  casi  e  nei  limiti  stabiliti  dalle
convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi  da
quelli  membri  dell'Unione  europea,   tale   potere   puo'   essere
esercitato, oltre a quanto previsto dalle  convenzioni,  in  caso  di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato. 
  3.   Il   Ministro   della   giustizia   comunica   tempestivamente
all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero  il  decreto  di
cui al comma 2. 
  4. Quando la richiesta  di  assistenza  giudiziaria  non  e'  stata
inoltrata dal Ministro della  giustizia  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione e non sia stato emesso il decreto  previsto  dal  comma  2,
l'autorita'   giudiziaria   puo'   provvedere   all'inoltro   diretto
all'agente  diplomatico  o  consolare   italiano,   informandone   il
Ministro. 
  5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria  provvede  all'inoltro
diretto a norma del  comma  4  dopo  che  copia  della  richiesta  di
assistenza e' stata ricevuta  dal  Ministro  della  giustizia.  Resta
salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino  al  momento
della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico  o
consolare, all'autorita' straniera. 
  6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne
trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia. 
  7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi
da quelli membri dell'Unione europea, le  convenzioni  internazionali
prevedono  la  trasmissione  diretta  delle  domande  di  assistenza,
l'autorita' giudiziaria provvede alla  trasmissione  diretta  decorsi
dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa  da  parte  del
Ministro della giustizia. Entro  il  termine  indicato,  il  Ministro
della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2. 
  8. In ogni caso, copia delle richieste  di  assistenza  giudiziaria
formulate nell'ambito di procedimenti  relativi  ai  delitti  di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa  senza  ritardo
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 
  9. Quando, a norma  di  accordi  internazionali,  la  richiesta  di
assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo  quanto  previsto
dall'ordinamento  giuridico  dello  Stato,  l'autorita'   giudiziaria
indica all'autorita' dello Stato  estero  le  modalita'  e  le  forme
stabilite  dalla  legge  ai  fini  dell'utilizzabilita'  degli   atti
richiesti.»; 
  b) l'articolo 728 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 728 (Immunita' temporanea della persona citata).  -  1.  Nei
casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria  ha  ad  oggetto  la
citazione di un testimone, di un perito  o  di  un  imputato  davanti
all'autorita'  giudiziaria  italiana,  la  persona  citata,   qualora
compaia, non puo' essere  sottoposta  a  restrizione  della  liberta'
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza  ne'
assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per
fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che: 
    a) il testimone,  il  perito  o  l'imputato,  avendone  avuta  la
possibilita', non ha lasciato il  territorio  dello  Stato  trascorsi
quindici giorni dal momento in  cui  la  sua  presenza  non  e'  piu'
richiesta dall'autorita' giudiziaria; 
    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»; 
  c) l'articolo 729 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1.
Nei  casi  in  cui   lo   Stato   estero   abbia   posto   condizioni
all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria  e'
vincolata al rispetto di tali condizioni. 
  2. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta  di  assistenza
con modalita' diverse da quelle indicate  dall'autorita'  giudiziaria
ai  sensi  dell'articolo  727,  comma  9,  gli  atti  compiuti   sono
inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita'  e'  prevista
dalla legge. 
  3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni,  da
chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. 
  4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.»; 
  d) dopo l'articolo 729 sono inseriti i seguenti: 
   «Art. 729-bis (Acquisizione di atti e  informazioni  da  autorita'
straniere). - 1. La documentazione relativa ad atti e a  informazioni
spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro  Stato  puo'  essere
acquisita al fascicolo del pubblico ministero. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  e'  vincolata   al   rispetto   delle
condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle
informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1. 
   Art.  729-ter  (Trasferimento  temporaneo  in  Italia  di  persone
detenute).  -  1.  L'autorita'   giudiziaria   puo'   richiedere   il
trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona  detenuta
in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine  o  per
l'assunzione di una prova. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  concorda  con   l'autorita'
straniera competente le modalita'  del  trasferimento  e  il  termine
entro  cui  la  persona  detenuta  deve  fare  rientro  nello   Stato
richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica  e  mentale
della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza  indicato
dall'autorita' dello Stato richiesto. 
  3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica  dispone
che la persona  temporaneamente  trasferita  sia  custodita,  per  la
durata del trasferimento temporaneo,  nella  casa  circondariale  del
luogo di compimento dell'atto di indagine o di  prova.  Le  spese  di
mantenimento sono a carico dello Stato italiano. 
  4.  La  persona  trasferita  rimane  in  stato  di  detenzione  sul
territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non  ne  chieda
la liberazione. 
  5. Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto  che
la  persona  trasferita  non  puo'  essere  perseguita,  detenuta   o
sottoposta a qualsiasi altra  restrizione  della  liberta'  personale
nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate  prima
del  suo  temporaneo  trasferimento,  l'immunita'  cessa  qualora  il
testimone, il perito o l'imputato, avendone  avuta  la  possibilita',
non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi  quindici  giorni
dal  momento  in  cui  la  sua  presenza  non   e'   piu'   richiesta
dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo  lasciato,  vi  ha  fatto
volontariamente ritorno. 
   Art.  729-quater  (Audizione  mediante  videoconferenza  o   altra
trasmissione audiovisiva). -  1.  Nei  casi  previsti  dagli  accordi
internazionali, l'audizione e la partecipazione  all'udienza  davanti
all'autorita'  giudiziaria  italiana  della  persona  sottoposta   ad
indagini, dell'imputato, del testimone o  del  perito  che  si  trovi
all'estero e che non possa essere trasferito in Italia,  puo'  essere
eseguita mediante  videoconferenza  o  altra  forma  di  collegamento
audiovisivo a distanza. 
  2.  L'audizione  e  la  partecipazione  a  distanza  della  persona
sottoposta   alle   indagini   o   dell'imputato    e'    subordinata
all'acquisizione del consenso dello stesso.  Si  applicano,  in  ogni
caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle  disposizioni
di attuazione. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria  e  l'autorita'  straniera  competente
concordano le  modalita'  della  citazione,  dell'audizione  o  della
partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative  alla
protezione  della  persona  di  cui  e'  richiesto   l'esame   o   la
partecipazione all'udienza. 
  4. L'autorita'  giudiziaria  richiede  all'autorita'  straniera  di
identificare  la  persona  da  sentire  o  di  cui  e'   chiesta   la
partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti
che  le  vengono  riconosciuti  dall'ordinamento  italiano   e,   ove
necessario, quelli relativi alla traduzione e  alla  interpretazione,
al fine di garantirne l'effettivo esercizio. 
  5.  L'imputato  e  la  persona  sottoposta   alle   indagini   sono
necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei
diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti  dall'ordinamento
interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e  i  periti
sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento
interno e da quello dello Stato richiesto. 
  6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello  Stato
richiesto  i  mezzi  tecnici  per  procedere  all'audizione  mediante
videoconferenza, ove necessario. 
  7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria  procedente  deve
darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento  a
distanza. 
   Art. 729-quinquies (Squadre investigative comuni). - 1. Quando  le
convenzioni in vigore  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
ovvero le disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  prevedono
l'impiego di  squadre  investigative  comuni,  il  procuratore  della
Repubblica puo' richiedere la costituzione  di  una  o  piu'  squadre
investigative comuni con le modalita'  e  alle  condizioni  stabilite
dalla legge. 
  2. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di  Stati  diversi  da
quelli membri dell'Unione europea  il  procuratore  della  Repubblica
puo' richiedere la costituzione di una o piu'  squadre  investigative
comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge,  nei
casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una
o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro
della giustizia.».