Art. 7 Modifiche in materia di rogatorie all'estero 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 727 e' sostituito dal seguente: «Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere). - 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda. 2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo' disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2. 4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro. 5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera. 6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia. 7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2. 8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.»; b) l'articolo 728 e' sostituito dal seguente: «Art. 728 (Immunita' temporanea della persona citata). - 1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che: a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria; b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.»; c) l'articolo 729 e' sostituito dal seguente: «Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta di assistenza con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista dalla legge. 3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.»; d) dopo l'articolo 729 sono inseriti i seguenti: «Art. 729-bis (Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere). - 1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato puo' essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero. 2. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1. Art. 729-ter (Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute). - 1. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova. 2. L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza indicato dall'autorita' dello Stato richiesto. 3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano. 4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non ne chieda la liberazione. 5. Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto che la persona trasferita non puo' essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l'immunita' cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. Art. 729-quater (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. 2. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione. 3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza. 4. L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio. 5. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto. 6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario. 7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a distanza. Art. 729-quinquies (Squadre investigative comuni). - 1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge. 2. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro della giustizia.».