Art. 7 Domanda di APE 1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID almeno di secondo livello, secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. La domanda e' sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della delega. Al richiedente e' inoltre rilasciata da parte dell'istituto finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguate modalita' informatiche, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Nella domanda di APE sono ricomprese: a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto; b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta; c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia. 3. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all'allegato 5. 4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando che i termini per il recesso decorrono dalla data di perfezionamento dell'APE di cui al comma 15. In caso di recesso dal contratto di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. 5. Ai fini della sottoscrizione della domanda di APE, della proposta del contratto di finanziamento e della proposta del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, l'identificazione del soggetto richiedente e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica: a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva eta' di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente; b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6; c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali; d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE; e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi. 7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta, anche per le finalita' di cui all'articolo 8, e' determinata la rata di ammortamento mensile che deve essere compatibile con l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6. Il piano di ammortamento e' definito sulla base di quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. 8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al comma 1 dichiara, sotto la sua responsabilita', di: a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con cio' l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni; b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o piu' prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento; c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3; d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori; e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI. 9. Ai fini della mancata accettazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), non saranno considerate quali condizioni ostative: a) in relazione alla lettera a) del comma 8, i debiti che al momento della domanda sono estinti per qualunque causa; b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente, qualora si sia verificata, la chiusura della procedura di composizione della crisi, la cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria - CAI; c) in relazione alla lettera d) del comma 8, l'essere decorsi trentasei mesi dall'estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva. 10. Al momento di presentazione della domanda di APE, e' resa disponibile l'informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore e dall'impresa assicuratrice con modalita' informatiche adeguate. 11. L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante flusso telematico, secondo le modalita' stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al fondo di cui all'articolo 13; l'INPS trasmette la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente. 12. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. 13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore. 14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2. 15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei predetti documenti e' contestualmente comunicata dall'INPS al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso nella domanda di APE, con modalita' che rispettino il principio di minimizzazione dei dati. Il richiedente puo' delegare un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, alla verifica dello stato della documentazione relativa alla domanda di APE. 16. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte ai sensi della normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di APE, la volonta' di non voler accedere a tale finanziamento supplementare. L'ammontare massimo del finanziamento supplementare e le modalita' di rideterminazione del finanziamento e del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro di cui all'articolo 11, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora richiesto in sede di domanda di APE, e' incluso nelle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6 ai fini dell'accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e, pertanto, previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento dell'adeguamento. Ai fini dell'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rideterminazione dell'ammontare del finanziamento ai fini dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, non costituira' un aumento significativo dell'importo totale del credito.
Note all'art. 7: - La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001. - Per il testo il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si veda nella nota all'art. 4. - Per il testo dell'art. 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012. - La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001. - Si riporta il testo dell'art. 124-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385: «Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio). - 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.».