Art. 7 
 
 
                           Domanda di APE 
 
  1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo
5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identita'
digitale SPID almeno di secondo livello, secondo  i  modelli  di  cui
agli allegati 2,  3  e  4.  La  domanda  e'  sottoscritta  con  firma
elettronica avanzata ed inviata per via telematica  tramite  il  sito
istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso  un  intermediario
autorizzato  ai  sensi  della  legge   30   marzo   2001,   n.   152,
specificamente delegato dal richiedente,  rispetto  al  quale  l'INPS
verifica, in conformita'  alle  norme  vigenti,  la  validita'  della
delega. Al richiedente e' inoltre rilasciata da  parte  dell'istituto
finanziatore e dell'impresa  assicuratrice,  con  adeguate  modalita'
informatiche, l'informativa ai sensi  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. Nella domanda di APE sono ricomprese: 
  a) la proposta del  contratto  di  finanziamento,  con  indicazione
dell'istituto finanziatore prescelto; 
  b) la proposta di contratto di assicurazione contro il  rischio  di
premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta; 
  c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia. 
  3. Contestualmente alla domanda di  APE,  il  soggetto  richiedente
presenta all'INPS  domanda  di  pensione  di  vecchiaia,  secondo  il
modello di cui all'allegato 5. 
  4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e
terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  fermo  restando
che i termini per il recesso decorrono dalla data di  perfezionamento
dell'APE di cui al comma 15. In caso  di  recesso  dal  contratto  di
assicurazione, la domanda di APE, il contratto di  finanziamento,  la
domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al  fondo  di
garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto
di finanziamento,  il  contratto  di  assicurazione,  la  domanda  di
pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso  al  fondo  di  garanzia
sono inefficaci. 
  5. Ai  fini  della  sottoscrizione  della  domanda  di  APE,  della
proposta  del  contratto  di  finanziamento  e  della  proposta   del
contratto  di  assicurazione  contro  il  rischio   di   premorienza,
l'identificazione del soggetto richiedente  e'  effettuata  dall'INPS
con il sistema SPID almeno di  secondo  livello.  Si  applica  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica: 
  a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al  fine
di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva  eta'  di
pensionamento qualora nella fase di  erogazione  dell'APE  intervenga
l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita  ai
sensi della normativa vigente; 
  b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti  dell'importo
minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6; 
  c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali; 
  d)  l'importo  di  eventuali  rate  per  prestiti  con  periodo  di
ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE; 
  e) l'importo di eventuali assegni divorzili,  di  mantenimento  dei
figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi. 
  7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta,  anche  per  le
finalita'  di  cui  all'articolo  8,  e'  determinata  la   rata   di
ammortamento mensile che  deve  essere  compatibile  con  l'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile  determinato  ai  sensi
dell'articolo 6. Il piano di ammortamento e' definito sulla  base  di
quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. 
  8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al  comma  1  dichiara,
sotto la sua responsabilita', di: 
  a) non avere, nei confronti  delle  banche  o  di  altri  operatori
finanziari,   esposizioni   per   debiti   scaduti   o    sconfinanti
(intendendosi con cio' l'utilizzo di fondi in eccedenza  rispetto  al
saldo del conto corrente, in assenza di apertura di  credito,  ovvero
in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non  pagati
da oltre novanta giorni; 
  b) non essere a conoscenza di essere attualmente  registrato  negli
archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e  non
aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema  di
informazioni   creditizie   gestito   da   soggetti   privati,    per
l'inadempimento di uno o piu' prestiti, quali mutui, finanziamenti  o
altre forme di indebitamento; 
  c) non aver avviato o essere oggetto di procedure  di  composizione
della crisi da sovraindebitamento ai sensi  della  legge  27  gennaio
2012, n. 3; 
  d) non avere  pignoramenti  in  corso  o  estinti  senza  integrale
soddisfazione dei creditori; 
  e) non avere protesti a proprio  carico  e  non  essere  registrato
nell'archivio degli assegni  bancari  e  postali  e  delle  carte  di
pagamento irregolari istituito presso la Banca  d'Italia,  denominato
centrale di allarme interbancaria - CAI. 
  9.  Ai  fini  della  mancata  accettazione  della  domanda  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), non  saranno  considerate  quali
condizioni ostative: 
  a) in relazione alla lettera a)  del  comma  8,  i  debiti  che  al
momento della domanda sono estinti per qualunque causa; 
  b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente,
qualora  si  sia  verificata,  la   chiusura   della   procedura   di
composizione  della  crisi,  la  cancellazione  dell'elevazione   del
protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio  presso
la centrale di allarme interbancaria - CAI; 
  c) in relazione alla lettera  d)  del  comma  8,  l'essere  decorsi
trentasei  mesi  dall'estinzione  non  satisfattiva  della  procedura
esecutiva. 
  10. Al momento di presentazione  della  domanda  di  APE,  e'  resa
disponibile l'informativa precontrattuale e  contrattuale,  anche  ai
fini della normativa in tema di trasparenza delle  operazioni  e  dei
servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento  della  Banca
d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore  e
dall'impresa assicuratrice con modalita' informatiche adeguate. 
  11.  L'INPS  trasmette  all'istituto  finanziatore   indicato   dal
richiedente,  mediante  flusso  telematico,  secondo   le   modalita'
stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo  11,  comma  1,  la
domanda di APE con la proposta di contratto di  finanziamento  e  con
evidenza dell'importo della commissione di accesso al  fondo  di  cui
all'articolo  13;  l'INPS  trasmette  la  proposta  di  contratto  di
assicurazione  contro   il   rischio   di   premorienza   all'impresa
assicuratrice scelta dal richiedente. 
  12.  L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al  soggetto
richiedente,  mediante  flusso   telematico,   l'accettazione   della
proposta  di   contratto   di   finanziamento,   ovvero   l'eventuale
comunicazione di mancata  accettazione  della  stessa,  ai  sensi  di
quanto previsto all'articolo  8,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. 
  13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata
dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico,  l'accettazione
della proposta di contratto di finanziamento da  parte  dell'istituto
finanziatore. 
  14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione  e
la trasmette all'INPS e  al  soggetto  richiedente,  mediante  flusso
telematico, nei termini e  con  le  modalita'  previsti  dall'accordo
quadro di cui all'articolo 11, comma 2. 
  15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato
elettronico,  nella  sezione  riservata  al  richiedente   sul   sito
istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di  finanziamento  e
l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione  dei
predetti  documenti  e'  contestualmente  comunicata   dall'INPS   al
richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito  dallo  stesso
nella domanda di APE, con modalita' che rispettino  il  principio  di
minimizzazione  dei   dati.   Il   richiedente   puo'   delegare   un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
alla verifica dello stato della documentazione relativa alla  domanda
di APE. 
  16.  Qualora  nella  fase   di   erogazione   dell'APE   intervenga
l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita  ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma  2,  l'ammontare  del
finanziamento e la  relativa  durata  sono  rideterminati  in  misura
corrispondente alle variazioni  disposte  ai  sensi  della  normativa
vigente, a meno che il richiedente non abbia  espresso,  in  sede  di
domanda  di  APE,  la  volonta'  di  non  voler   accedere   a   tale
finanziamento supplementare. L'ammontare  massimo  del  finanziamento
supplementare e le modalita' di rideterminazione del finanziamento  e
del debito  residuo,  comprensivo  della  quota  relativa  al  premio
assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati
nell'ambito dei rispettivi accordi quadro  di  cui  all'articolo  11,
fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora  richiesto
in sede di domanda di APE, e' incluso  nelle  valutazioni  svolte  ai
sensi dell'articolo  6  ai  fini  dell'accertamento  delle  cause  di
mancata  accettazione  della  proposta  di   finanziamento   di   cui
all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),   e,   pertanto,   previsto
originariamente  nel  contratto  di   finanziamento,   senza   alcuna
successiva verifica da parte dell'istituto  finanziatore  al  momento
dell'adeguamento.  Ai  fini   dell'articolo   124-bis   del   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   la   rideterminazione
dell'ammontare  del  finanziamento  ai  fini   dell'adeguamento   dei
requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai  sensi  di  quanto
disposto  dall'articolo  3,  comma  2,  non  costituira'  un  aumento
significativo dell'importo totale del credito. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova  disciplina  per
          gli istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del  27  aprile
          2001. 
              - Per il  testo  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali) si veda nella nota  all'art.
          4. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 169, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. 
              La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia
          di usura e di estorsione,  nonche'  di  composizione  delle
          crisi da sovraindebitamento) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012. 
              - La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova  disciplina  per
          gli istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del  27  aprile
          2001. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  124-bis  del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385: 
              «Art. 124-bis (Verifica del merito  creditizio).  -  1.
          Prima  della  conclusione  del  contratto  di  credito,  il
          finanziatore valuta il merito  creditizio  del  consumatore
          sulla base di informazioni adeguate, se  del  caso  fornite
          dal  consumatore  stesso  e,   ove   necessario,   ottenute
          consultando una banca dati pertinente. 
              2. Se  le  parti  convengono  di  modificare  l'importo
          totale del credito dopo la  conclusione  del  contratto  di
          credito,   il   finanziatore   aggiorna   le   informazioni
          finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta
          il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad  un
          aumento significativo dell'importo totale del credito. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del  CICR,  detta  disposizioni  attuative   del   presente
          articolo.».