Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 ottobre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 354, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2016): «354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».