Art. 7 
 
                          Idoneita' tecnica 
 
  1. L'idoneita' tecnica e' dimostrata  dalla  presenza  di  tutti  i
requisiti di seguito elencati: 
  a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con  la  titolarita'
dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13; 
  b) avvenuta esecuzione di lavori di  cui  all'articolo  1,  per  un
importo complessivo non inferiore al settanta per cento  dell'importo
della classifica per cui e' chiesta la qualificazione. 
  2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione
dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito,  a  condizione
che sia rispettato il principio di  continuita'  nell'esecuzione  dei
lavori, a prova dell'attuale idoneita' a  eseguire  interventi  nella
categoria per la quale e' richiesta l'attestazione,  oppure  che  sia
rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa. 
  3. Nel caso di  acquisizione  di  azienda  o  di  un  suo  ramo,  i
requisiti di idoneita' tecnica  maturati  dall'impresa  cedente  sono
mutuabili  a  condizione  che  nella  cessione  vi   sia   anche   il
trasferimento del direttore tecnico che ha  avuto  la  direzione  dei
lavori della cui certificazione ci si  vuole  valere  ai  fini  della
qualificazione, e questi permanga nell'organico del  cessionario  per
un periodo di almeno tre anni. 
  4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6,  del  Codice  dei  contratti
pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri  di
valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita' per le
offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione  e
nell'esecuzione  dei  lavori  di  personale  in  possesso  di  titoli
rilasciati  dalle   scuole   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, 31 gennaio  2006,  recante  «Riassetto
delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  95,  comma  6,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «6. I documenti  di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
              a)  la  qualita',   che   comprende   pregio   tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
              b) il possesso di  un  marchio  di  qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
              c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche
          riguardo ai consumi di energia e  delle  risorse  naturali,
          alle emissioni inquinanti e ai costi  complessivi,  inclusi
          quelli  esterni  e  di  mitigazione   degli   impatti   dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
              d) la compensazione delle emissioni di gas  ad  effetto
          serra  associate  alle  attivita'  dell'azienda   calcolate
          secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione  n.
          2013/179/UE della Commissione del 9 aprile  2013,  relativa
          all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare  le
          prestazioni ambientali nel corso  del  ciclo  di  vita  dei
          prodotti e delle organizzazioni; 
              e) l'organizzazione, le qualifiche e  l'esperienza  del
          personale effettivamente utilizzato  nell'appalto,  qualora
          la  qualita'   del   personale   incaricato   possa   avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
              f) il servizio successivo  alla  vendita  e  assistenza
          tecnica; 
              g) le condizioni di consegna quali la data di consegna,
          il processo di consegna e  il  termine  di  consegna  o  di
          esecuzione.». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca, di concerto con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali 31 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole
          di specializzazione nel settore della  tutela,  gestione  e
          valorizzazione del  patrimonio  culturale),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006.