Art. 7 
 
           Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica 
                  e con altre confessioni religiose 
 
  1. I piccoli comuni, anche in forma  associata,  anche  avvalendosi
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e  di  quelle
rese disponibili da operatori economici  privati,  possono  stipulare
con le diocesi della Chiesa cattolica e con le  rappresentanze  delle
altre confessioni religiose che hanno concluso intese con  lo  Stato,
ai  sensi  dell'articolo  8,   terzo   comma,   della   Costituzione,
convenzioni per la salvaguardia e il  recupero  dei  beni  culturali,
storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici  o  degli  enti
delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  dell'art.  8  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art.  8.  -  Tutte  le  confessioni   religiose   sono
          egualmente libere davanti alla legge. 
              Le confessioni religiose diverse dalla cattolica  hanno
          diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 
              I loro rapporti con lo Stato sono  regolati  per  legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze.».